Riscatto parziale
Come chiudere o disdire parzialmente un fondo pensione?
Il riscatto parziale dal fondo pensione è la liquidazione del 50% della posizione individuale maturata prima del raggiungimento del requisito del pensionamento senza interruzione dell’adesione al fondo pensione.
Chi può chiedere il riscatto parziale?
I requisiti sono:
- Non essere aderente nel settore pubblico
- Cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità
- CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell’attività lavorativa
- CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell’attività lavorativa, ma con durata superiore a 12 mesi
Come chiedere il riscatto parziale dal fondo pensione?
Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutti i documenti richiesti.
Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.
Quali sono i tempi per ricevere il riscatto parziale?
Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.
Importante: se stai versando del TFR al fondo pensione, ti ricordiamo che il TFR maturato nei periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria continua a essere versato al fondo anche successivamente alla richiesta di riscatto parziale.
Come viene tassato il riscatto parziale dal fondo pensione?
- Fino al 31.12.2000: tassazione separata sull'imponibile1
- Dal 01.01.2001 al 31.12.2006:
tassazione ordinaria sull'imponibile2 per:
> cessazione dell’attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
> CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell’attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti
tassazione separata sull'imponibile2 per:
> cessazione dell’attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
> ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità
> CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell’attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti
> CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell’attività lavorativa ma con durata superiore a 12 mesi
- Dal 01.01.2007: tassazione sostitutiva del 15%3 sull'imponibile4
1 Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.
2 Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).
3 L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.
4 Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.
Dove posso rivolgermi per avere informazioni?
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