Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Guida alla RITA 2024: ecco come andare in pensione in anticipo
Come funziona la RITA?
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza.
Chi ha diritto alla RITA?
I requisiti sono almeno 5 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare e alternativamente:
- cessazione dell'attività lavorativa
- maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi
- requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza
oppure
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi
- maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi
Calcola la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Fai una simulazione di calcolo dell'importo annuale lordo di RITA e relativa rata trimestrale lorda:
Come si chiede la RITA?
Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutti i documenti richiesti.
Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.
Qual è la tempistica di liquidazione della RITA?
Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.
Qual è la tassazione per la RITA?
Aspetti fiscali: ritenute imposta sostitutiva e ritenute imposta ordinaria
- Fino al 31.12.2000: tassazione sostitutiva del 15% 1 o tassazione ordinaria 2 sull'imponibile 3
- Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici): tassazione sostitutiva del 15% 1 o tassazione ordinaria 2 sull'imponibile 4
- Dal 01.01.2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici): tassazione sostitutiva del 15% 1 o tassazione ordinaria 2 sull'imponibile 5
1 L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.
2 In sede di dichiarazione dei redditi l'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria.
3 Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31/12/2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.
4 Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).
5 Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.
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Guida rapida alla RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
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