Datore di lavoro, consulente
In questa sezione trovi le news, gli accordi aziendali per adesione su base collettiva, la modulista relativa agli obblighi del datore di lavoro in merito alla destinazione del TFR dei propri lavoratori, nonchè utili tematiche di approfondimento.
Approfondimenti
L'art. 10 del D.Lgs. 252/2005 prevede le seguenti misure di compensazione:
- deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% (6% per le azienda fino a 50 dipendenti)
- esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia pari allo 0,20% della retribuzione annua
- riduzione dei contributi minori
Scarica qui l'approfondimento:
Osservatorio contrattuale
Per ogni singolo contratto di lavoro viene presentata una scheda "Note informative e storico contributivo", con l'indicazione dei Fondi pensione ai quali è possibile aderire, le contribuzioni minime, le eventuali opzioni contributive ed ogni variazione intervenuta con le relative decorrenze.
Le schede sono completate da specifiche sezioni dedicate ai potenziali aderenti, alla base di calcolo della contribuzione ed alle vicende contributive (sospensione per CIG o maternità, "una tantum", retroattività, regimi particolari: INPS gestione ex INPDAP, ENPAIA, ecc.). Alla scheda informativa segue un indice con l'indicazione di data, livello di contrattazione e fonte del successivo testo normativo.
Anche i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 possono ora destinare il TFR alla previdenza complementare in misura parziale oltreché totale qualora i contratti collettivi lo prevedano.
I lavoratori di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993, i quali al 29 agosto 2017 versavano interamente il loro TFR a una forma pensionistica complementare, possono revocare la loro scelta. Pertanto si potrà ridurre la percentuale di TFR da versare al fondo pensione e, nel caso in cui gli accordi e contratti collettivi lo prevedano, diminuirla fino allo zero.
Nel caso di lavoratori già iscritti a un fondo pensione negoziale territoriale (per esempio il Fondo Pensione Laborfonds), qualora un contratto collettivo o una norma di legge prevedano un ulteriore contributo del datore di lavoro, tale contributo affluirà allo stesso fondo pensione territoriale al quale il lavoratore è già iscritto.
Nel caso di lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare l'eventuale contributo aggiuntivo è destinato al fondo pensione individuato dal contratto collettivo, finché il lavoratore non si iscriva al fondo pensione territoriale.
Se sei un lavoratore dipendente del settore privato, puoi scegliere di convertire il premio di risultato in contributo verso il fondo pensione a cui sei iscritto. Il plafond del premio è pari a 3.000 € ed è previsto per redditi non superiori agli 80.000 €.
Se destini, in tutto o in parte, tali premi alla previdenza complementare, avrai un triplice vantaggio fiscale:
- il premio non concorre alla formazione del reddito imponibile
- il premio non è soggetto ad altra tassazione (contribuzione ordinaria all’INPS e imposta sostitutiva)
- il premio gode della totale defiscalizzazione anche al momento dell'erogazione di qualsiasi prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica e RITA)
Mettiamo due dipendenti a confronto
Per i lavoratori: l'Agenzia delle Entrate ha specificato che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato in modo che non vengano tassati al momento dell’erogazione della prestazione.
Per i datori di lavoro e/o i consulenti del lavoro: per versare i premi di produttività è necessario utilizzare una distinta ad hoc che consente di identificare e quindi gestire da un punto di vista fiscale tale contribuzione in modo conforme alla normativa.
Scarica la scheda di approfondimento in formato PDF:
Download
Trasmissione ai lavoratori dell’accordo collettivo aziendale sindacale/dell’accordo plurimo su base individuale a livello aziendale per l’attivazione della previdenza complementare
Nel momento in cui in azienda viene stipulato un accordo collettivo aziendale sindacale/un accordo plurimo su base individuale a livello aziendale per l’attivazione della previdenza complementare, va fatta adeguata comunicazione ai dipendenti. Con questo modulo si adempie a tali obblighi informativi.
Modulo scelta TFR (TFR2)
Il nuovo Modulo TFR2 compilabile (PDF editabile) è il modello predisposto dal Ministero e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2018, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare a quei lavoratori che risultano assunti dopo il 31.12.2006 per l’espressione della scelta.
Lettera per l’invio del modulo di scelta per la destinazione del TFR
È la lettera con la quale il datore di lavoro adempie all’obbligo di consegna dei moduli ministeriali per la scelta della destinazione del TFR maturando.
Sollecito consegna del "modulo di scelta per la destinazione del TFR" al datore di lavoro
Con questa lettera di sollecito si comunica a quei lavoratori che ad un mese della scadenza dei termini previsti dalla legge per la scelta sulla destinazione del TFR non abbiano ancora consegnato al datore il modulo ministeriale di scelta, ciò che il datore di lavoro è tenuto a fare in caso di mancata manifestazione di volontà da parte del lavoratore. Allegati alla lettera vanno presentati i seguenti documenti: TFR2 - Accordo collettivo che individua il fondo pensione per l’eventuale conferimento tacito del TFR - Statuto/regolamento e relativa nota informativa del fondo pensione a cui verrà versato il TFR dei lavoratori silenti.
Attestazione del datore di lavoro in ordine alla scelta compiuta da un proprio ex dipendente circa la destinazione del TFR
Dichiarazione del lavoratore riassunto in ordine alla scelta relativa al TFR presso il precedente datore di lavoro
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A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha riscattato integralmente la propria posizione pensionistica
(MS WORD 28 KB) -
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha riscattato integralmente la propria posizione pensionistica
(MS WORD 29 KB) -
In relazione al precedente rapporto di lavoro, il lavoratore aveva mantenuto il proprio TFR presso l’azienda ai sensi dell’art. 2120 del codice civile
(MS WORD 30 KB)
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A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha riscattato integralmente la propria posizione pensionistica
News
Variazioni e novità contrattuali
Variazioni e novità contrattuali dal 1° luglio 2023
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