Vigilanza, trasparenza e controllo

Il risparmio in una forma di previdenza complementare è tutelato da un insieme di regole e dalla vigilanza di apposite autorità e organismi a favore degli iscritti.

Controlli interni alla forma pensionistica

Gli organi di amministrazione e controllo (Responsabile, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di sorveglianza, Controllo interno, Assemblea dei delegati) devono essere composti da persone che abbiano requisiti specifici di professionalità e onorabilità.
I vari organismi hanno il compito di controllare che tutte le attività del fondo pensione siano svolte nell’interesse degli iscritti e secondo quanto previsto dalla normativa.

Controlli esterni

Per assicurare il buon funzionamento del sistema dei fondi pensione il legislatore ha istituito una specifica autorità di vigilanza: la COVIP  con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.

Banca d'Italia, Consob e Ivass esercitano un controllo sui gestori dei fondi pensione (SGR, banche, assicurazioni, SIM).

Controlli sul patrimonio

Nell'investire i risparmi degli iscritti le forme pensionistiche complementari devono rispettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell’investimento. Ad esempio gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi all’acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi.

Nei fondi pensione negoziali la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

Nei fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo pensione o il PIP. Le risorse dei fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società. Ciò significa che in caso di crisi della società il risparmio previdenziale non viene intaccato, essendo destinato esclusivamente al pagamento della pensione.

Le risorse finanziarie del fondo pensione sono custodite presso una cosiddetta banca depositaria. Il gestore impartisce alla banca depositaria gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite e la banca verifica che tali indicazioni siano conformi alla legge o alle norme dello Statuto del fondo pensione.