Datore di lavoro, consulente

In questa sezione trovi le news, gli accordi aziendali per adesione su base collettiva, la modulista relativa agli obblighi del datore di lavoro in merito alla destinazione del TFR dei propri lavoratori, nonchè utili tematiche di approfondimento.

Approfondimenti

L'art. 10 del D.Lgs. 252/2005 prevede le seguenti misure di compensazione:

  • deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% (6% per le azienda fino a 50 dipendenti)
  • esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia pari allo 0,20% della retribuzione annua
  • riduzione dei contributi minori

Scarica qui l'approfondimento:

Scarica il documento (Misure compensative per le aziende che conferiscono il TFR
alla previdenza complementare) in formato PDF (Acrobat)

Osservatorio contrattuale

Per ogni singolo contratto di lavoro viene presentata una scheda "Note informative e storico contributivo", con l'indicazione dei Fondi pensione ai quali è possibile aderire, le contribuzioni minime, le eventuali opzioni contributive ed ogni variazione intervenuta con le relative decorrenze.

Le schede sono completate da specifiche sezioni dedicate ai potenziali aderenti, alla base di calcolo della contribuzione ed alle vicende contributive (sospensione per CIG o maternità, "una tantum", retroattività, regimi particolari: INPS gestione ex INPDAP, ENPAIA, ecc.). Alla scheda informativa segue un indice con l'indicazione di data, livello di contrattazione e fonte del successivo testo normativo.

> Osservatorio contrattuale

Anche i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 possono ora destinare il TFR alla previdenza complementare in misura parziale oltreché totale qualora i contratti collettivi lo prevedano.

I lavoratori di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993, i quali al 29 agosto 2017 versavano interamente il loro TFR a una forma pensionistica complementare, possono revocare la loro scelta. Pertanto si potrà ridurre la percentuale di TFR da versare al fondo pensione e, nel caso in cui gli accordi e contratti collettivi lo prevedano, diminuirla fino allo zero.

Nel caso di lavoratori già iscritti a un fondo pensione negoziale territoriale (per esempio il Fondo Pensione Laborfonds), qualora un contratto collettivo o una norma di legge prevedano un ulteriore contributo del datore di lavoro, tale contributo affluirà allo stesso fondo pensione territoriale al quale il lavoratore è già iscritto.

Nel caso di lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare l'eventuale contributo aggiuntivo è destinato al fondo pensione individuato dal contratto collettivo, finché il lavoratore non si iscriva al fondo pensione territoriale.

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato, puoi scegliere di convertire il premio di risultato in contributo verso il fondo pensione a cui sei iscritto. Il plafond del premio è pari a 3.000 € ed è previsto per redditi non superiori agli 80.000 €.

Se destini, in tutto o in parte, tali premi alla previdenza complementare, avrai un triplice vantaggio fiscale:

  1. il premio non concorre alla formazione del reddito imponibile
  2. il premio non è soggetto ad altra tassazione (contribuzione ordinaria all’INPS e imposta sostitutiva)
  3. il premio gode della totale defiscalizzazione anche al momento dell'erogazione di qualsiasi prestazione (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica e RITA)

Mettiamo due dipendenti a confronto

Confronto premio in busta paga e premio nel fondo pensione

Per i lavoratori: l'Agenzia delle Entrate ha specificato che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato in modo che non vengano tassati al momento dell’erogazione della prestazione.

Per i datori di lavoro e/o i consulenti del lavoro: per versare i premi di produttività è necessario utilizzare una distinta ad hoc che consente di identificare e quindi gestire da un punto di vista fiscale tale contribuzione in modo conforme alla normativa.

Scarica la scheda di approfondimento in formato PDF:

Download

Download

Variazioni e novità contrattuali

Variazioni e novità contrattuali dal 1° luglio 2023

Cemento, calce, gesso – industria

In base all’ipotesi di accordo del 28 luglio 2021, ratificata in data 12 ottobre 2021, il contributo aziendale alla previdenza complementare viene incrementato di uno 0,3% a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il valore complessivo della contribuzione datoriale sale dunque all’1,5% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13ª mensilità o gratifica natalizia).

Verbale di stipula e decorrenze contrattuali
Il giorno 15 marzo 2022, tra FEDERBETON (già Federmaco) e le OO.SS. è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
L’art. 61, rubricato “Benessere organizzativo - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa -Banca ore solidale” ha introdotto un incremento progressivo della contribuzione datoriale. Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l'aliquota contributiva passa al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Dal 1° luglio 2024, la predetta aliquota viene incrementato di un ulteriore 0,1% per raggiungere il 2,50%. L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane inalterata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Scarica il contratto Cartarie e cartotecniche - industria in formato PDF (Acrobat)

Lapidei – industria

In data 24 novembre 2022 è stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL Lapidei Industria per il triennio 2022-2025. Le parti hanno convenuto, tra l’altro, un aumento della contribuzione datoriale alla previdenza complementare per un complessivo 0,40%, suddiviso in due tranche di pari valore, da corrispondere a partire dal 1° luglio 2023 e dal 1° luglio 2024. Pertanto, con la prima tranche la contribuzione passa dal 2,5% al 2,7%, con la seconda dal 2,7% al 2,9% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno a essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R. di spettanza dei predetti lavoratori.

Scarica il contratto Ceramica e abrasivi - industria in formato PDF (Acrobat)

 

Per maggiori informazioni scarica le "schede contratto" (in formato PDF) e visita la sezione Osservatorio contrattuale

Pensplan

Vuoi essere sempre aggiornato e informato?

Ricevi una email non appena vengono pubblicati avvisi e scadenze previdenziali.

Iscriviti subito al servizio "Newsletter".

NEWSLETTER

Hai bisogno del nostro supporto informativo?

Pensplan mette a disposizione esperti in materia di previdenza per:

  • Formazioni sul tema a tutti i livelli
  • Corsi di aggiornamento personalizzati
  • Incontri informativi presso la tua sede di lavoro

richiedi una formazione