Bando 2023

Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie

La Provincia autonoma di Trento concede un contributo a fondo perduto di 15.000 € per l’acquisto della prima casa di abitazione purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi.

Il contributo può essere richiesto da “giovani coppie” intese come coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.

Può accedere al contributo previsto dal presente bando la giovane coppia che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere residente in provincia di Trento da almeno due anni; tale requisito può essere posseduto anche da uno solo dei due componenti;
  • rientrare in un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) non superiore a 0,49; tale requisito va calcolato avendo a riferimento tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
  • avere una posizione pensionistica complementare attiva, per entrambi i componenti, presso un fondo pensione aderente; se la posizione pensionistica complementare non è attiva deve essere attivata entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
  • aver acquistato la prima casa di abitazione ubicata nel territorio della provincia di Trento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della domanda, ad un prezzo comprensivo di imposte pari ad almeno 30.000 € euro, incluse le pertinenze.
  • non avere la titolarità in capo alla coppia o ai suoi singoli componenti e con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda:
    • di un diritto esclusivo di proprietà su altre unità abitative ad esclusione di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto;
    • di un diritto di proprietà per quote o di nuda proprietà, per intero o per quote, su altre unità abitative, la cui somma delle rendite catastali rivalutate, riferite a entrambi i componenti, sia superiore complessivamente a 400,00 €.

A tal fine la rendita catastale e calcolata rapportandola alla quota di proprietà o di nuda proprietà; la rendita catastale riferita all’intera nuda proprietà e considerata al 70%. Non si considerano le unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto;

  • a far data dal 1° gennaio 2023, avere stipulato l’atto di compravendita, o, nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, avere ottenuto il decreto di trasferimento da parte del giudice, della proprietà piena ed esclusiva della prima casa di abitazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5;
  • avere intavolato a nome della giovane coppia il diritto pieno ed esclusivo di proprietà della prima casa di abitazione o comunque averne in corso l’intavolazione;
  • non avere beneficiato, singolarmente o congiuntamente, di contributi provinciali per l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, anche per il tramite di cooperative edilizie, nel corso degli ultimi 10 anni.

È ammesso a contributo l’acquisto da parte della giovane coppia della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno 30.000 €. L’unità immobiliare ad uso abitativo deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 – abitazioni di tipo civile
  • A/3 – abitazioni di tipo economico
  • A/4 – abitazioni di tipo popolare
  • A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 - abitazioni rurali
  • A/7 – villino

Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

  • C/2 - Magazzini e locali di deposito;
  • C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
  • C/7 - Tettoie chiuse od aperte.

Nel caso in cui uno o entrambi i componenti della giovane coppia siano proprietari per quote di un’unità abitativa, con eventuali pertinenze, è ammesso l’acquisto da parte della giovane coppia delle restanti quote fino al raggiungimento del 100%. Non è ammesso a contributo l’acquisto, per intero o per quote, della prima casa di abitazione da parenti e affini, entro il primo grado.

La prestazione è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare (ICEF).

Il contributo è quantificato in 15.000 €, di cui una quota pari a 2.000 €, denominata “quota previdenza”, versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. La restante quota è versata direttamente ai componenti. Il contributo e concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia.

II componenti della giovane coppia beneficiaria del contributo sono tenuti a:

  1. trasferire la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato su richiesta;
  2. attivare la/e posizione/i pensionistica/che complementare/i presso un fondo pensione aderente entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
  3. diventare giovane coppia entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato su richiesta;
  4. mantenere la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza; per il medesimo periodo la prima casa di abitazione non può essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento;
  5. mantenere la titolarità della propria quota di proprietà sulla prima casa di abitazione, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza, salvo il caso di vendita della prima casa di abitazione e trasferimento del contributo;
  6. effettuare mediante bonifico bancario a favore della propria posizione pensionistica complementare, il versamento volontario, in unica o più soluzioni, di un importo pari a 1.000 €, entro 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione;
  7. mantenere attiva la propria posizione pensionistica per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

È disposta la decadenza della quota di contributo di uno o di entrambi i componenti con recupero delle somme erogate a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale nel caso di trasferimento dell'intera posizione previdenziale complementare maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un fondo pensione non aderente all’iniziativa.

La domanda di contributo, in regola con l’imposta di bollo, deve essere presentata dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2023 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo:

L’accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS.

Le domande devono essere presentate dal 1° giugno 2023 al 20 ottobre 2023.

Provincia autonoma di Trento
Servizio politiche della casa
Dipartimento Salute e politiche sociali
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
serv.casa@pec.provincia.tn.it

6.4 Contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie - Provincia di Trento

Fondi pensione aderenti

Fondo Pensione Laborfonds

Fondo Pensione Aperto Plurifonds

Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

Raiffeisen Fondo Pensione Aperto

Arca Previdenza Fondo Pensione Aperto

Fondo Pensione Espero

PreviBank

Approfondimenti

Per maggiori approfondimenti consulta i seguenti documenti: