Assistenza figli

Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)

La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare per i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei figli o di minori affidati. Il contributo spetta fino al terzo anno di vita del bambino o fino a tre anni dalla data di adozione, nel caso di attività lavorativa dipendente part time fino al 70% nel settore privato, il contributo spetta fino al quinto anno del bambino o fino ai cinque anni dalla data di adozione.  In caso di affidamento i contributi spettano per tutta la durata dell’affidamento stesso e fino alla maggiore età del bambino. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.

Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:

  • Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
  • Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
  • Iscritti alla gestione separata dell’INPS;
  • Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti);

Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:

  • Lavoratori autonomi o liberi professionisti.Per queste stesse attività e in aggiunta, ai dipendenti con contratto come collaboratori domestici, il contributo spetta inoltre qualora siano iscritti ad un fondo pensione complementare da più di sei mesi con versamenti regolari a proprio carico o in alternativa abbiano versato nel proprio fondo pensione un importo pari ad almeno 360,00 euro a proprio carico.

Il contributo non spetta:

  • Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
  • Ai titolari di pensione diretta;
  • Alle persone iscritte all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale  28 febbraio 1993, n. 3 e s.m.;
  • Per i periodi per il quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.
  • Avere un figlio minore di 3 anni, (in caso di lavoratrici part-time fino al 70% avere un figlio minore di 5 anni) il quale deve essere convivente con la richiedente e risultante sullo stato di famiglia;
  • Residenza in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
  • Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Importi annui massimi erogabili in base all’attività svolta dalla persona richiedente:

  • Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa € 9.000,00;
  • Rimborso di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale da dipendenti part time fino al 70% euro 4.500,00;
  • Rimborso di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da lavoratori autonomi o liberi professionisti euro 4.000,00;
  • Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%) euro 4.000,00;
  • Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70% euro 2.000,00;

Per ogni bambino assistito l’importo complessivo spettante entro i limiti di età previsti per i rimborsi di contributi obbligatori versati alla propria cassa previdenziale e contributi per fondo pensione non può superare gli 8.000 euro. Il massimale complessivo per bambino assistito aumenta a 18.000 euro per i rimborsi di contributi volontari versati alla propria cassa previdenziale.

Il contributo regionale non può essere richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo.

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

  • Il contributo regionale nel caso di versamento di contributi volontari, o, nel caso di versamento di contributi obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
  • La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da parte di  ASSE per il tramite di Pensplan Centrum S.p.A. direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente senza necessità di alcun esborso da parte della persona richiedente.

Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300
asse.provincia.bz.it (Link esterno)

5.1 Assistenza figli - Provincia di Bolzano

Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)

La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall’età del/della bambino/a, per tutta la durata dell’affidamento stesso.

La prestazione spetta a:

  • lavoratori autonomi dopo il congedo parentale
  • liberi professionisti dopo il congedo di maternità
  • lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa senza copertura previdenziale
  • coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale del settore privato con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno
  • collaboratori/trici domestici/che
  • studenti
  • persone casalinghe

autorizzati a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).

Nota bene: la prestazione non spetta ai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, a coloro che sono titolari di pensione diretta e per i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per es. durante la maternità anche per altri figli, NASPI, ecc.).

  • Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda
  • Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.
  • In caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 9.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 4.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
  • In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parzialeviene corrisposto un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.500 €, per un totale complessivo massimo di 18.000 €. In caso di sostegno della previdenzacomplementare il contributo è pari a 2.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
  • Per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti la prestazione massima spettante è pari a 4.000 € rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000 €, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.

La domanda può essere presentata:

  • all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI;
  • agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
  • ai Patronati di assistenza.

allegando la seguente documentazione:

  • copia della documentazione attestante i periodi di astensione dal lavoro, di fruizione dei periodi di aspettativa e di congedo parentale e di godimento dell'assegno di per maternità;
  • copia delle ricevute attestanti i versamenti previdenziali effettuati.

Le domande devono essere presentate:

  • entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare
  • entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali
  • entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.
  • Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
  • La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da APAPI direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente.

Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato.

La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B
38121 Trento
Tel.: 0461 493234
www.apapi.provincia.tn.it (Link esterno)

5.5 Assistenza figli - Provincia di Trento

Approfondimenti

Per maggiori informazioni visita il sito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol: