Assistenza figli
Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)
La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall’età del/della bambino/a, per tutta la durata dell’affidamento stesso.
La prestazione spetta a:
- lavoratori autonomi dopo il congedo parentale
- liberi professionisti dopo il congedo di maternità
- lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa senza copertura previdenziale
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale del settore privato con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno
- collaboratori/trici domestici/che
- studenti
- persone casalinghe
autorizzati a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).
Nota bene: la prestazione non spetta ai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, a coloro che sono titolari di pensione diretta e per i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per es. durante la maternità anche per altri figli, NASPI, ecc.).
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.
- In caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 9.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 4.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
- In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parzialeviene corrisposto un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.500 €, per un totale complessivo massimo di 18.000 €. In caso di sostegno della previdenzacomplementare il contributo è pari a 2.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
- Per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti la prestazione massima spettante è pari a 4.000 € rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000 €, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
- Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
- La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da ASSE direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente.
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel.: 0471 418318 / 05
www.provincia.bz.it/asse (Link esterno)
5.1 Assistenza figli - Provincia di Bolzano
- 5.1 Assistenza figli - Provincia di Bolzano
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Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)
La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall’età del/della bambino/a, per tutta la durata dell’affidamento stesso.
La prestazione spetta a:
- lavoratori autonomi dopo il congedo parentale
- liberi professionisti dopo il congedo di maternità
- lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa senza copertura previdenziale
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale del settore privato con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno
- collaboratori/trici domestici/che
- studenti
- persone casalinghe
autorizzati a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).
Nota bene: la prestazione non spetta ai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, a coloro che sono titolari di pensione diretta e per i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per es. durante la maternità anche per altri figli, NASPI, ecc.).
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda
- Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.
- In caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 9.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000 €. In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo è pari a 4.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
- In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parzialeviene corrisposto un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.500 €, per un totale complessivo massimo di 18.000 €. In caso di sostegno della previdenzacomplementare il contributo è pari a 2.000 € rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di 8.000 €.
- Per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti la prestazione massima spettante è pari a 4.000 € rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000 €, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.
La domanda può essere presentata:
- all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI;
- agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- ai Patronati di assistenza.
allegando la seguente documentazione:
- copia della documentazione attestante i periodi di astensione dal lavoro, di fruizione dei periodi di aspettativa e di congedo parentale e di godimento dell'assegno di per maternità;
- copia delle ricevute attestanti i versamenti previdenziali effettuati.
Le domande devono essere presentate:
- entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare
- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali
- entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.
- Il contributo regionale a sostegno della prosecuzione volontaria, o, nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, della previdenza obbligatoria, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi, da parte dei soggetti interessati, presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
- La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da APAPI direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente.
Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato.
La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B
38121 Trento
Tel.: 0461 493234
www.apapi.provincia.tn.it (Link esterno)
5.5 Assistenza figli - Provincia di Trento
- 5.5 Assistenza figli - Provincia di Trento
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Approfondimenti
Per maggiori informazioni visita il sito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:
- Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli (Link esterno)