Assistenza familiari non autosufficienti
Previdenza complementare, volontaria e/o obbligatoria (Provincia di Bolzano)
Si tratta di un contributo che viene erogato a sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari o di minori affidati gravemente non autosufficienti cioè che sono stati inquadrati nel 2°, 3° o 4° livello assistenziale provinciale oppure nel caso di bambini fino ai cinque anni, con grado di invalidità pari o superiore al 74% o ciechi civili o sordi. Il contributo non è vincolato alla condizione economica del nucleo familiare.
Il contributo spetta a coloro che abbiano effettuato versamenti volontari alla propria cassa previdenziale in qualità di:
- Lavoratori dipendenti con contratto part time fino al 70% nel settore privato;
- Lavoratori dipendenti del settore privato in aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;
- Iscritti alla gestione separata dell’INPS;
- Persone che non svolgono alcuna attività e che non risultano iscritte a forme previdenziali obbligatorie (es. casalinghe e studenti);
Il contributo spetta a coloro i quali abbiano effettuato versamenti obbligatori alla propria cassa previdenziale in qualità di:
- Lavoratori autonomi o liberi professionisti.
Per queste stesse attività il contributo spetta inoltre qualora siano iscritti ad un fondo pensione complementare da più di sei mesi con versamenti regolari a proprio carico o in alternativa abbiano versato nel proprio fondo pensione un importo pari ad almeno 360,00 euro a proprio carico.
Il contributo non spetta:
- Ai titolari di pensione diretta;
- Per i periodi per il quali sono stati riconosciuti contributi figurativi derivanti dalla perdita del lavoro.
- Assistenza del coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, dei parenti fino al 4° grado e degli affini fino al 3°, dell'eventuale convivente di fatto e dei minori in affidamento.
- Residenza in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
- Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda;
Importi annui massimi erogabili in base all’attività svolta dalla persona richiedente:
- Rimborso di contributi volontari o obbligatori versati alla propria cassa previdenziale da persone casalinghe e dipendenti in aspettativa lavoratrici autonomi e liberi professionisti € 4.000,00;
- Rimborso di contributi volontari o obbligatori versati alla propria cassa previdenziale per l’assistenza a figli o bambini affidati minori di 5 anni con invalidità pari o superiore al 74% richiesto da persone casalinghe dipendenti in aspettativa lavoratori autonomi e liberi professionisti euro 9.000,00;
- Contributo per fondo pensione per tutte le categorie (ad eccezione dei dipendenti part time fino al 70%) euro 4.000,00;
- Contributo per fondo pensione per dipendenti part time fino al 70% euro 2.000,00
Se il contributo regionale viene richiesto per entrambe le forme pensionistiche per il medesimo periodo la quota di contributo concesso non può superare comunque il massimale annuo previsto per tale contributo. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.
La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i Patronati convenzionati con l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
- Il contributo regionale nel caso di versamento di contributi volontari, o, nel caso di versamento di contributi obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso successivamente al versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti interessati, presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
- La prestazione a sostegno della previdenza complementare viene versata da parte di ASSE per il tramite di Pensplan Centrum S.p.A. direttamente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto il richiedente senza necessità di alcun esborso da parte della persona richiedente.
Nota bene: qualora a seguito di controlli effettuati da ASSE emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, ASSE provvede alla revoca delle prestazioni erogate e applica le sanzioni amministrative previste dalle normative in materia.
Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel.: 0471 418300
asse.provincia.bz.it (Link esterno)
5.2 Assistenza familiari non autosufficienti - Provincia di Bolzano
Previdenza complementare e/o obbligatoria (Provincia di Trento)
La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti beneficiari dell’indennità di accompagnamento per la provincia di Trento.
La prestazione spetta a:
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti
- lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale
- coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno
- collaboratori/trici domestici/che
autorizzati a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).
Nota bene: non possono accedere alla prestazione i titolari di pensione diretta. Sono esclusi i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per esempio per maternità anche per altri figli, ASPI, NASPI).
- Requisiti del richiedente: Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l'interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €. La prestazione non è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare.
- Requisiti del famigliare assistito: Per famigliare del richiedente si intende il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l'affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio. La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.
Nel caso in cui colui che presta l'assistenza non lavori o sia in aspettativa senza copertura previdenziale, spetta un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. Nel caso in cui colui che presta l’assistenza a familiari non autosufficienti svolga attività lavorativa a tempo parziale, gli importi massimi dei suddetti contributi ammontano a 2.000 € rapportati ad anno. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e che assistono familiari non autosufficienti, spetta un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che che assistono familiari non autosufficienti spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari a 4.000 € rapportati ad anno. Nel caso di figli o bambini affidati minori di cinque anni riconosciuti invalidi civili, il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria può raggiungere l’importo massimo di 9.000 € rapportati ad anno se i bambini vengono assistiti esclusivamente a casa. In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l’importo del contributo non può superare i 4.000 €. L’importo massimo è pari a 4.000 € rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. L’importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l’assistenza è necessaria e garantita, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.
La domanda può essere presentata:
- all'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa - APAPI;
- agli Uffici periferici per l'informazione della Provincia;
- ai Patronati di assistenza.
Le domande devono essere presentate:
- entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare
- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali
- entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.
- La prestazione viene erogata a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.
- I contributi a sostegno della previdenza complementare vengono versati da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto il richiedente. Se al momento dell'erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all'interessato.
La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI
Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B
38121 Trento
Tel.: 0461 493234
www.apapi.provincia.tn.it (Link esterno)
5.6 Assistenza familiari non autosufficienti - Provincia di Trento
Approfondimenti
Per maggiori informazioni visita il sito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol: