Beneficiari in caso di decesso

Cosa succede al mio fondo pensione in caso di morte prima della pensione?

Durante la fase di versamento alla previdenza complementare, cioè prima della pensione, quanto hai accumulato fino al giorno del decesso nel fondo pensione viene riscattato da uno o più beneficiari (persona fisica o giuridica) che hai indicato nel momento in cui hai aderito al fondo oppure in un momento successivo. In caso tu non abbia designato alcun beneficiario, tutto il montante viene liquidato ai tuoi eredi.

Nulla, quindi, va perduto.

Quale rendita scegliere?

Al momento della richiesta di prestazione pensionistica in rendita potrai invece decidere cosa succede al momento del tuo decesso.

Se scegli la rendita vitalizia, ad esempio, in caso di decesso la tua pensione non sarà percepita da nessun altro. Se invece vuoi che al momento del tuo decesso la rendita continui a essere percepita dalla persona che tu hai indicato come beneficiario (per esempio il coniuge), puoi optare per una rendita reversibile.

I fondi pensione possono poi prevedere altre tipologie di rendite quali la rendita certa per un determinato numero di anni e successivamente vitalizia o la rendita con restituzione dell'eventuale montante residuo ai beneficiari al momento del decesso.

Qual'è la tassazione del fondo pensione in caso di morte?

La prestazione pensionistica in caso di decesso viene tassata con tassazione separata o sostitutiva del 15% sull'imponibile, ovvero:

  • Fino al 31.12.2000: tassazione separata sull’imponibile1
  • Dal 01.01.2001 al 31.12.2006 (31.12.2017 per i dipendenti pubblici): tassazione separata sull’imponibile2
  • Dal 01.01.2007 (01.01.2018 per i dipendenti pubblici): tassazione sostitutiva del 15%3 sull'imponibile4

1 Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31/12/2000 al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

2 Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (31/12/2017 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

3 L'aliquota del 15% viene ridotta dello 0,30% ogni anno di partecipazione successivo al 15°. La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.

4 Per imponibile si intende il montante maturato dal 01/01/2007 (01/01/2018 per i dipendenti pubblici) al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato (previsti solo per i dipendenti del settore privato).