LA PREVIDENZA IN PILLOLE
1. Informazioni generali
a) Cosa sono le forme di previdenza complementare?
Le forme di previdenza complementare sono forme pensionistiche finalizzate ad erogare una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a quella del sistema obbligatorio.
Questo secondo pilastro del sistema previdenziale si compone di due forme:
- le forme pensionistiche complementari collettive fra le quali sono riconducibili i fondi pensione negoziali o chiusi, i fondi pensione aperti, nel caso in cui l’adesione avvenga su base collettiva, e i fondi pensione preesistenti (istituiti antecedentemente al 15/11/1992);
- le forme pensionistiche complementari individuali fra le quali possono essere ricompresi i fondi pensione aperti ed i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, denominati PIP (piani individuali pensionistici).
Tali strumenti sono sottoposti alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
b) Che cos'è un fondo pensione negoziale o chiuso?
È una forma pensionistica complementare di tipo collettivo istituita sulla base di contratti o accordi collettivi anche di tipo aziendale, la cui adesione è riservata a gruppi di lavoratori in possesso di particolari requisiti di appartenenza che possono fare riferimento alla tipologia di lavoro, alla categoria di lavoratori stessi o alla loro territorialità. Di norma, il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di propri organi sociali, la cui attività consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nella definizione della politica d’investimento delle risorse. I fondi pensione non gestiscono direttamente le risorse, ma affidano la gestione delle stesse a gestori esterni, mediante apposita convenzione.
c) Che cos'è un fondo pensione aperto?
È una forma pensionistica complementare istituita da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. I fondi pensione aperti costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto alla società istitutrice dello stesso, finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione finanziaria può essere svolta direttamente dalla società che lo ha istituito o delegata a soggetti esterni. L’adesione ad un fondo pensione aperto è “aperta” a tutti, nel senso che di norma non sono previsti particolari requisiti di partecipazione e può avvenire sia su base individuale che collettiva.
d) Che cos’è un Piano Individuale Pensionistico (PIP)?
È una forma pensionistica complementare individuale realizzata attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. Le regole che disciplinano le modalità di partecipazione sono contenute in apposita documentazione contrattuale (condizioni generali di contratto). Così come stabilito per le altre forme pensionistiche complementari, le risorse finanziarie costituiscono patrimonio autonomo e separato.
e) Cosa sono i fondi pensione preesistenti?
Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che possono presentare caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente. L’adesione può avvenire esclusivamente su base collettiva in forza a contratti o accordi collettivi, anche a livello aziendale. Il decreto ministeriale 10 maggio 2007 n. 62 ha recentemente disposto i necessari adeguamenti al decreto legislativo n. 252/2005 per le forme pensionistiche complementari preesistenti, in forza del quale queste ultime vengono equiparate alle altre.
f) Che cosa si intende per “fondo a contribuzione definita"?
In un fondo a contribuzione definita è certo l’ammontare dei contributi da versare al fondo, mentre l’entità della prestazione finale potrà essere definita al momento della richiesta della prestazione stessa.
g) Che cosa si intende per “fondo a prestazione definita”?
In un fondo a prestazione definita viene assicurata una prestazione finale predeterminata, generalmente fissata con riferimento al livello retributivo personale o al trattamento pensionistico obbligatorio. L’onere di conseguire la prestazione ricade di conseguenza sul soggetto istitutore del fondo pensione e sull’ammontare dei contributi versati dall’aderente.
h) Che cosa significa “capitalizzazione individuale"?
Per capitalizzazione individuale si intende che la contribuzione affluisce su “conti individuali”, nel senso che ogni aderente ad una forma pensionistica complementare è titolare di una posizione individuale, in base alla quale al termine del periodo di accumulazione l’aderente riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei rendimenti conseguiti.
i) Che cosa si intende per “posizione individuale"?
La posizione individuale è il montante corrispondente a tutti i contributi versati nel fondo (compresi oltre al TFR, i contributi a carico del lavoratore e gli eventuali contributi del datore di lavoro), maggiorato dei relativi rendimenti, al netto degli oneri di gestione. Con cadenza almeno annuale il fondo pensione invia a ciascun aderente una comunicazione periodica contenente l’estratto conto relativo alla posizione individuale maturata.
j) Che cos'è un Fondo Pensione “monocomparto”?
È una forma pensionistica complementare che prevede un’unica linea d’investimento nella quale le posizioni degli aderenti vengono gestite secondo una stessa politica d’investimento.
k) Che cos'è un Fondo Pensione “multicomparto”?
È una forma pensionistica complementare nella quale l’assetto gestionale prevede diverse linee d’investimento, sulla base di differenti profili di rischio. L’aderente ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio caratteristico profilo di rischio e dell'orizzonte temporale di riferimento.
2. La previdenza complementare in Regione
a) Che cos'è il Progetto PensPlan?
Con la legge regionale n. 3/97 la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ha dato vita ad un progetto sociale per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a carattere locale, denominato PensPlan. Tale progetto conta dell'attività di tre società: PensPlan Centrum S.p.A., PensPlan Service S.p.A. e PensPlan Invest SGR S.p.A.. Obiettivo del legislatore regionale è quello di consentire a tutti i cittadini della Regione l'accesso a forme di previdenza complementare per garantire loro maggiore copertura previdenziale nella vecchiaia, al fine di assicurare un futuro più sereno dal punto di vista economico.
b) Dove posso raccogliere informazioni sul progetto regionale di previdenza complementare?
Per informazioni puoi rivolgerti alle sedi PensPlan di Trento o di Bolzano, oppure presso qualsiasi sportello informativo "
PensPlan Infopoint", istituito presso una delle sedi del patronato ACLI/KVW o del CAAF Servizi CGIL/AGB della provincia di Bolzano.
c) In cosa consistono le garanzie e gli interventi della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?
Le provvidenze della Regione, introdotte con l'obiettivo di dare sicurezza e serenità a tutti i cittadini nella vecchiaia tramite il sostegno della previdenza complementare in ogni sua forma, si dividono in garanzie ed interventi sociali.
Per quanto riguarda le garanzie, esse hanno lo scopo di garantire il montante nei 2 anni precedenti il pensionamento obbligatorio nella fase della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre durante la fase di erogazione della prestazione stessa, quello di assicurare la continuazione del trattamento pensionistico complementare per un periodo massimo di 2 anni nel caso di insolvenza del fondo pensione e/o liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione incaricata da detto fondo all'erogazione delle prestazioni.
Gli interventi sociali prevedono, invece, un incentivo straordinario per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co.co.co; oggi definiti dalla sopravvenuta normativa “lavoratori a progetto”) ed il sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà economica:
- per i lavoratori dipendenti in caso di percezione dell'indennità di disoccupazione, di iscrizione alle liste di mobilità od alla cassa integrazione, di periodi prolungati di malattia, di grave difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza dovuta a calamità naturali oppure ad eventi di particolare ed eccezionale gravità;
- per i lavoratori autonomi in caso di grave difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza dovuta a calamità naturali oppure ad eventi di particolare ed eccezionale gravità.
d) Chi ha diritto alle provvidenze della Regione?
I beneficiari delle provvidenze sono riconducibili a tutti gli iscritti ad una forma pensionistica complementare, residenti nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
e) Cosa occorre fare per accedere agli interventi sociali ed alle garanzie previsti dalla Regione?
In base ad apposita convenzione stipulata tra PensPlan Centrum S.p.A. ed i rispettivi fondi con lo scopo di consentire agli iscritti di fruire in via diretta dei servizi amministrativi, contabili e logistici gratuiti, tutti gli aderenti ai cc.dd. fondi convenzionati accedono automaticamente agli interventi ed alle garanzie del Progetto PensPlan attraverso la compilazione degli appositi moduli di richiesta, disponibili presso le sedi della PensPlan Centrum S.p.A. oppure scaricabili dal sito internet
www.pensplan.com, e consegna degli stessi presso gli uffici della PensPlan Centrum S.p.A. di Bolzano o di Trento.
f) Quali sono le funzioni di PensPlan Centrum S.p.A.?
PensPlan Centrum S.p.A., voluta dal legislatore regionale per poter realizzare il progetto di previdenza complementare PensPlan, supporta i fondi pensione nella loro fase di costituzione e di funzionamento, fornisce a fondi pensione servizi amministrativo-contabili, logistici e di consulenza finanziaria, gestisce il fondo di garanzia, cura il contatto attraverso tutte le strutture economiche e sociali della Regione (lavoratori, datori di lavoro, banche, associazioni economiche, sindacati, patronati), ed attua le necessarie misure di marketing per promuovere in generale la previdenza complementare regionale.
g) Quali sono i "fondi convenzionati" con PensPlan Centrum S.p.A.?
Sulla base della legge regionale 3/97 PensPlan Centrum S.p.A. è chiamata a stipulare apposita convenzione con fondi pensione negoziali e aperti - con lo scopo di consentire agli iscritti di fruire in via diretta dei servizi amministrativi, contabili e logistici gratuiti, delle altre provvidenze e delle garanzie. I fondi pensione istituiti in Regione e quindi convenzionati con PensPlan Centrum S.p.A. attualmente sono: Laborfonds, Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, Fondo Pensione Aperto PensPlan Plurifonds e Fondo Pensione Aperto Regionale TFR.
3. Conferimento del TFR
a) Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?
La scelta se mantenere in azienda il TFR ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di assunzione, mediante consegna al datore di lavoro del modulo ministeriale TFR2.
I lavoratori del settore pubblico non devono operare alcuna scelta riguardo al proprio TFR maturando in quanto contrariamente ai dipendenti privati, ad essi non si applica il decreto legislativo n. 252/2005.
b) Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?
Se entro 6 mesi dalla data di assunzione, il dipendente non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, ovvero se entro questo termine non provvede a riconsegnare il modulo ministeriale TFR2 al proprio datore di lavoro scatterà il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso” previsto per i lavoratori silenti, in base al quale, il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto collettivo di riferimento o dagli accordi aziendali intercorsi. Anche in presenza di più forme pensionistiche complementari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
- al fondo pensione al quale abbia aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda;
- nell’impossibilità di optare per uno dei precedenti ed in assenza di accordo aziendale, al residuale Fondo Pensione Aperto Regionale TFR qualora i lavoratori svolgano la propria attività lavorativa in Regione, così come previsto dalla normativa regionale in materia.
I lavoratori del settore pubblico non devono operare alcuna scelta riguardo al proprio TFR maturando in quanto contrariamente ai dipendenti privati, ad essi non si applica il decreto legislativo n. 252/2005.
c) La scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
La scelta per i lavoratori del settore privato non è più revocabile una volta completato l’iter di iscrizione alla forma pensionistica prescelta unitamente all’eventuale compilazione e consegna del modulo TFR2 al proprio datore di lavoro.
d) La scelta di mantenere il TFR in azienda è revocabile?
Sì, in qualsiasi momento.
e) Cosa succede al TFR già maturato in azienda fino al momento della scelta?
Il TFR già accantonato in azienda non viene toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo la normativa vigente. La scelta riguarda solo il TFR maturando, cioè il TFR che verrà accantonato a partire dal mese di in cui si è manifestata la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare.
f) Cosa succede al TFR del lavoratore “silente” se esistono più forme pensionistiche applicabili alla sua azienda?
Il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda, a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente.
In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a comunicare la forma pensionistica complementare di destinazione almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre di scelta. Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile applicare il criterio sovra esposto il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando dei lavoratori operanti in Regione alla forma pensionistica complementare residuale individuata nel Fondo Pensione Aperto Regionale TFR.
Per i lavoratori del settore pubblico che non devono operare alcuna scelta riguardo al proprio TFR maturando, in quanto contrariamente ai dipendenti privati cui si applica il decreto legislativo n. 252/2005, non si viene a creare la fattispecie del lavoratore silente, di conseguenza il completamento del processo di adesione avviene unicamente attraverso modalità esplicite.
g) Il conferimento del solo TFR alla forma pensionistica complementare prescelta implica anche l’obbligo di dover versare un proprio contributo?
No,ma così si perde anche il contributo a carico del datore di lavoro previsto per le forme pensionistiche negoziali individuate dai rispettivi contratti collettivi, per beneficiare del quale occorre versare anche il contributo minimo a carico del lavoratore stabilito dai CCNL stessi.
h) Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dai rispettivi contratti collettivi di lavoro o in base ad accordi aziendali intervenuti. il lavoratore può decidere di aumentare la propria contribuzione in qualsiasi momento, ma ciò non costituisce analogo obbligo per il datore di lavoro che rimane tenuto al versamento della contribuzione minima.
i) Si può aderire ad una forma pensionistica collettiva senza versare ad essa il TFR?
Di norma l’adesione ad una forma pensionistica collettiva può avvenire solo con il versamento dell’ intero TFR o la percentuale dello stesso prevista dal contratto collettivo di riferimento.
j) Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il TFR?
Sì, è possibile aderire alle forme pensionistiche individuali anche senza versare quote di TFR.
I lavoratori del settore pubblico ai quali si applica ancora il decreto legislativo n. 124/93, possono versare il proprio TFR unicamente alla forma pensionistica collettiva di riferimento. Ciò non pregiudica la possibilità che anche questi ultimi aderiscano ad una forma pensionistica individuale mediante versamento esclusivo di contributi a proprio carico.
k) Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari?
La periodicità del versamento del TFR viene di norma stabilita dagli accordi collettivi di riferimento. Per le forme di previdenza complementare istituite in Regione la periodicità di versamento è trimestrale, mentre la trattenuta in busta paga rimane su base mensile.
4. Adesione
a) Chi può aderire ad una forma pensionistica complementare?
Occorre innanzitutto distinguere fra forme pensionistiche collettive ed individuali, in queste ultime infatti l’adesione è liberamente concessa a tutti i soggetti indipendentemente dal rapporto di lavoro o dalla tipologia di reddito.
I fondi pensione chiusi invece subordinano l’adesione al rispetto di precisi requisiti principalmente riconducibili al tipo di rapporto di lavoro (dipendente) o all’appartenenza a determinate categorie produttive o ancora al territorio sul quale si presta l’attività lavorativa (è il caso di Laborfonds ad esempio).
b) È obbligatorio aderire ad una forma di previdenza complementare?
No, l’adesione è libera e volontaria.
c) Come si aderisce ad una forma di previdenza complementare?
L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. L’adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare avviene dopo aver preso visione dello statuto ovvero del regolamento e della nota informativa, nonché per i PIP delle condizioni generali di contratto, che permettono al potenziale aderente di comprendere la tipologia ed il funzionamento del fondo pensione stesso.
d) I lavoratori con un contratto a tempo determinato possono iscriversi?
In linea di massima sì. Tuttavia occorre sempre fare riferimento a quanto disciplinato dai rispettivi contratti collettivi di lavoro che in questo senso possono porre alcune limitazioni.
e) Perché un lavoratore giovane dovrebbe aderire ad un fondo pensione?
L’esigenza è più forte per chi ha davanti a se un lungo periodo lavorativo, ovvero per i lavoratori più giovani, proprio perchè saranno questi ultimi ad essere maggiormente penalizzati dai tagli sulla previdenza obbligatoria. L’opportunità di aderire ad una forma pensionistica complementare permette di compensare almeno in parte la perdita economica derivante da trattamenti pensionistici obbligatori sempre più ridotti. Discorso analogo vale per i lavoratori stagionali che non potendo versare contributi con continuità vedranno la propria pensione ridursi sensibilmente. L’entità della prestazione pensionistica complementare dipenderà, tra l’altro, dall’entità dei versamenti e dalla continuità con la quale vengono effettuati unitamente al rendimento ottenuto.
f) Che cos'è la “quota associativa”?
Per quota associativa si intende quella parte di contribuzione destinata alla copertura dei costi del fondo. È il principale elemento di costo della partecipazione ad una forma di previdenza complementare ed il suo ammontare è fissato dagli organi del fondo sulla base di un preventivo di spesa annuale. Per quanto riguarda i fondi pensione aperti ed i c.d. PIP, di norma tale costo viene definito commissione o spesa “relativa alla fase di accumulo”.
g) Che cos'è la “quota di iscrizione”?
È una quota “una tantum” che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. È destinata alla copertura dei costi amministrativi o di gestione sostenuti dal fondo pensione per l'apertura della posizione individuale. Per quanto riguarda i fondi pensione aperti ed i c.d. PIP, di norma tale costo viene definito commissione o spesa “una tantum”da sostenere all’atto dell’adesione.
h) Cosa si intende per prima occupazione successiva/antecedente al 28.04.93 e perché occorre indicare questo dato nel modulo di adesione?
Per lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93, si intendono coloro che anteriormente a questa data non abbiano mai prestato attività lavorativa. I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 che decideranno di aderire ad una forma di previdenza complementare saranno tenuti all’integrale destinazione del proprio TFR maturando; al contrario i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28.4.93 potranno scegliere di destinare alla forma pensionistica complementare prescelta anche soltanto la quota minima di TFR prevista dal contratto collettivo di riferimento o dagli intervenuti accordi aziendali. In assenza di una simile previsione non sarà comunque possibile destinare una quota di TFR maturando inferiore al 50%.
i) È possibile “ritirare” l’adesione al fondo pensione e riscattare il capitale accantonato?
Il recesso dalla forma pensionistica complementare presso la quale si è provveduto ad aderire è possibile soltanto fino a quando quest’ultima non risulti completata. Una volta portata a termine, l’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento, ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazione guadagni) che consente, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, il riscatto della posizione per cause diverse dal pensionamento. In via generale è comunque possibile esercitare il riscatto della posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione stabiliti dallo statuto/regolamento del fondo pensione.
j) Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al fondo pensione?
Il lavoratore può verificare anche mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’azienda (contributo lavoratore, contributo datore di lavoro, TFR). Può inoltre richiedere in ogni momento l’estratto conto della propria posizione o provvedere personalmente alla consultazione on-line attraverso un’area riservata, se previsto dalla forma pensionistica complementare alla quale ha aderito. In ogni caso tutte le forme di previdenza complementare sono tenute ad inviare a tutti gli aderenti una comunicazione periodica contenente l’andamento e l’ammontare della posizione individuale con cadenza almeno annuale.
5. Contribuzione
a) In quale misura il TFR è devoluto al fondo pensione?
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 è prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al fondo pensione. Negli altri casi, ovvero nel caso di occupazione antecedente tale data, le quote minime di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare sono stabilite dai rispettivi contratti collettivi di riferimento. In assenza di una simile previsione non sarà comunque possibile contribuire con una quota di TFR inferiore al 50%.
I lavoratori operanti nel settore pubblico sono tenuti esclusivamente al versamento delle quote stabilite dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
b) È possibile integrare i contributi versati in forma collettiva con una contribuzione aggiuntiva?
Sì, è possibile incrementare i livelli di contribuzione minima mediante un aumento della percentuale trattenuta dal datore di lavoro come contributo personale a carico del lavoratore. In aggiunta è possibile effettuare ulteriori versamenti “volontari” tramite una cosiddetta contribuzione aggiuntiva.
c) Cosa si intende per “reintegrazione dei contributi”?
Con questa espressione si intendono i contributi versati al fondo al fine di reintegrare la propria posizione diminuita per effetto di una o più anticipazioni precedentemente richieste. Rappresentano contributi deducibili e per i quali l’aderente beneficia di un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
d) Come viene determinata la misura del “contributo minimo del lavoratore”?
La determinazione del contributo minimo del lavoratore compete ai rispettivi contratti collettivi che fissano il contributo complessivo da destinare alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento, indicando gli elementi della retribuzione utili ai fini della determinazione del contributo.
e) La contribuzione al fondo pensione è prevista anche durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita?
In linea generale la contribuzione ad una forma pensionistica complementare di tipo collettivo avviene sulla base della retribuzione: se questa non viene percepita, o non genera TFR, non spetta nemmeno la corrispondente contribuzione.
f) Cosa deve fare il lavoratore per versare il contributo volontario al fondo pensione?
Il lavoratore che voglia integrare i contributi minimi al fondo pensione con una contribuzione volontaria deve provvedere a comunicare al proprio datore di lavoro la nuova contribuzione che intende versare alla forma di previdenza complementare prescelta, ovvero provvedere attraverso una contribuzione aggiuntiva personale. A tal fine può utilizzare la documentazione da quest’ultima predisposta.
g) Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione?
I lavoratori del settore privato possono sospendere soltanto la contribuzione a proprio carico, ma in nessun caso quella derivante dal TFR che in continuità di rapporto di lavoro deve essere versata alla forma previdenziale prescelta. La sospensione della contribuzione a proprio carico determina il contestuale venir meno del contributo a carico del datore di lavoro.
h) A chi si deve rivolgere il lavoratore se accerta delle anomalie nel versamento dei contributi?
L’effettivo versamento dei contributi può essere verificato attraverso la consultazione della propria posizione individuale. All’aderente spetta in ogni caso la verifica della correttezza della contribuzione e qualora dovesse rilevare delle anomalie è tenuto a segnalarle al proprio datore di lavoro.
i) La posizione individuale nel Fondo è soggetta a limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità?
Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni cui all’ art 11 comma 7, lettere a) del decreto legislativo n. 252/2005 sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
6. Prestazioni
a) Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento ciascun iscritto ha la possibilità di richiedere una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata presso la propria forma pensionistica. La restante parte viene trasformata in rendita vitalizia. Solamente nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (attualmente circa 200 € mensili) sarà possibile richiedere l’intera prestazione sottoforma di capitale.
b) Che tipo di prestazioni posso ottenere prima del pensionamento?
In questo caso si parla di riscatto, ovvero della possibilità di liquidazione della propria posizione maturata presso il fondo e di anticipazione. In via generale è possibile in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, o in caso di decesso dell'iscritto prima di aver maturato il diritto alla prestazione complementare, ovvero in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 30%.
Durante la fase di accumulo l'aderente ha comunque la possibilità di richiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale.
c) Quando matura il diritto alle prestazioni di previdenza complementare?
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:
- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
- almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, la prestazione pensionistica può essere consentita con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
d) È possibile chiedere un’anticipazione al fondo pensione?
Sì, ogni iscritto ha diritto di usufruire di anticipazioni sul montante maturato in relazione alla propria posizione individuale. L’accesso alle anticipazioni può avvenire:
lavoratori del
settore privato:
- in qualsiasi momento per spese sanitarie di carattere straordinario, per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale;
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per acquisto e ristrutturazione della prima casa per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale;
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per ulteriori esigenze per un importo non superiore al 30% della propria posizione individuale;
lavoratori del settore pubblico:
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per acquisto e ristrutturazione della prima casa fino alla totalità dell’importo accantonato;
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per spese sanitarie di carattere straordinario, fino alla totalità dell’importo accantonato.
e) Cosa succede nel caso di premorienza del lavoratore iscritto al fondo pensione?
La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati. Nel caso in cui non esistano legittimi eredi e manchino indicazioni su altri possibili beneficiari, la posizione dell’iscritto rimane acquisita dal Fondo pensione in caso di forme collettive, mentre è devoluta a finalità sociali nelle forme individuali.
Nel caso dei lavoratori operanti nel settore pubblico si applica la disciplina del decreto legislativo n. 124/93 che nel caso di premorienza prevede una casistica di aventi diritto al riscatto in parte diversa da quella introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005 per i lavoratori del settore privato.
f) Per quanto tempo viene erogata la rendita pensionistica?
La rendita è sempre vitalizia e viene quindi erogata per tutto il tempo in cui il titolare della stessa è in vita. È possibile scegliere tra varie forme di rendita vitalizia, tra cui, ad esempio, la rendita reversibile, che prevede l’erogazione della rendita alla morte dell’aderente al beneficiario da quest’ultimo designato.
g) Cosa succede quando il lavoratore iscritto ad un fondo pensione perde i requisiti di partecipazione?
Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:
- trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
a) cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
b) mobilità;
c) cassa integrazioni guadagni ordinaria;
d) cassa integrazioni guadagni straordinaria; - esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
a) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
b) cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
c) in casi di perdita dei requisiti di partecipazione nelle sole forme collettive (se gli Statuti od i Regolamenti lo prevedono); - mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.
h) Chi eroga la rendita?
La rendita può essere erogata direttamente dalla forma pensionistica complementare o da una compagnia assicurativa, sulla base di una convenzione appositamente stipulata.
i) Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al fondo pensione?
j) In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?
L'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica decorsi 2 anni dalla data di adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare.
Per i dipendenti pubblici generalmente è prevista la decorrenza minima di 3 anni dall’adesione per l’esercizio del trasferimento.
7. Fiscalità
a) Se ho sottoscritto una polizza vita prima del 1.1.2001 posso godere dei vantaggi fiscali riservati alle forma di previdenza complementare?
Sì, la detrazione caratteristica di tali prodotti, stipulati prima del 1.1.2001, ovvero del 19% fino ad un premio massimo di € 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità riservata dalla recente normativa ai contributi versati a qualsiasi forma pensionistica complementare.
b) I contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili?
Tutti i contributi destinati alla previdenza complementare, esclusi quelli derivanti dai flussi di TFR conferiti, sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente che li effettua entro il limite massimo di € 5.164,57. Per i lavoratori dipendenti il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente dal datore di lavoro in quanto sostituto d’imposta.
Per i dipendenti del settore pubblico rimangono in vigore i limiti di deducibilità previsti dal decreto legislativo n. 124/93 cui bisogna ancora fare riferimento, ovvero il minore tra il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo e comunque non oltre il limite massimo di € 5.164,57.
c) In che modo viene tassato il capitale erogato al momento del pensionamento?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, sono sottoposte a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 15% ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
L’aliquota così identificata si applica solo sulla base imponibile costituita dai contributi dedotti e dai flussi di TFR, al netto quindi dei rendimenti già tassati durante la fase di accumulo e dei contributi eventualmente non dedotti.
Le analoghe prestazioni erogate in favore dei dipendenti pubblici seguono il regime stabilito dal decreto legislativo n. 124/93 che fa riferimento ad una diversa imposizione per le prestazioni erogate in forma di capitale, soggette a tassazione separata, ed in forma periodica, assoggettate a tassazione progressiva.
d) In che modo sono tassati i rendimenti?
I rendimenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio.
e) In che modo è tassata la rivalutazione della rendita vitalizia?
La rivalutazione della rendita vitalizia è attualmente assoggettata ad un'aliquota del 12,5%.
f) Come è trattato fiscalmente il riscatto?
Nelle ipotesi specificatamente previste dalla normativa le prestazioni a seguito di riscatto sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 15% ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Tali ipotesi sono riconducibili a:
- morte dell’aderente;
- riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
In tutti gli altri casi è prevista un’aliquota pari al 23%.
Per i dipendenti del settore pubblico ai quali si applica tuttora il decreto legislativo n. 124/93 i riscatti effettuati a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettati ad imposizione progressiva.
g) Come è trattata fiscalmente l'anticipazione?
Per quanto riguarda le anticipazioni per spese sanitarie di carattere straordinario è prevista un’aliquota pari al 15% che si riduce progressivamente di uno 0,3% all’anno a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad una forma di previdenza complementare con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali; in tutti gli altri casi, ovvero per le anticipazioni riservate all’acquisto e ristrutturazione della prima casa e alle richieste derivanti per altre esigenze l’aliquota è portata al 23%.
Le anticipazioni nel caso di dipendenti pubblici sono soggetti a tassazione separata.
h) Come è trattato fiscalmente il reintegro dell'anticipazione?
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere successivamente reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. In quest’ultimo caso è riconosciuto all’aderente un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
i) È possibile versare dei contributi per familiari a carico?
Sì. Per i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico e che ha sostenuto il relativo onere, fermo restando il limite di € 5.164,57.
Il limite fiscale cui fare riferimento nel caso dei dipendenti pubblici è riconducibile al 12% del reddito, fermo restando il tetto massimo di € 5.164,57.
j) Cosa succede quando si opera un trasferimento?
L’operazione di trasferimento avviene al lordo, quindi non è soggetta ad alcuna imposta.
k) Per godere della deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo, prevista dalla normativa il lavoratore deve portare tali contributi in dichiarazione dei redditi?
Il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Soltanto per la contribuzione aggiuntiva, ovvero per i versamenti che assumono forme diverse della trattenuta in busta paga è necessario portare in dichiarazione dei redditi la certificazione fornita dalla forma pensionistica attestante i contributi versati di provenienza diversa dal proprio datore di lavoro.
Nel caso in cui si superasse il limite di deducibilità fiscale i lavoratori operanti nel settore privato sono tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, onde evitare una doppia imposizione dei contributi. Per i lavoratori del settore pubblico tale termine potrebbe essere anticipato sulla base di quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi di riferimento.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere le note informative, gli statuti o i regolamenti ed i progetti esemplificativi standardizzati delle stesse.