LA PREVIDENZA IN PILLOLE - Settore pubblico

1. Adesione alla previdenza complementare

a) Tutti i dipendenti pubblici possono aderire alla previdenza complementare?

Tutti i dipendenti pubblici possono aderire alle forme di previdenza complementare.

Non tutti possono però conferire il trattamento di fine rapporto ad un fondo pensione; ai fini della previdenza complementare infatti i dipendenti da amministrazioni pubbliche sono concettualmente distinti in dipendenti contrattualizzati (di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001) e i c.d. dipendenti non contrattualizzati, il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato da norme di legge.

a) personale contrattualizzato: comparto enti locali, comparto scuola, comparto sanità, comparto università e ricerca (personale tecnico e amministrativo), comparto accademie e conservatori;
b) personale non contrattualizzato: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, comparto università e ricerca (docenti e ricercatori universitari), comparto ministeri (personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche, personale della Camera, del Senato e della Segreteria della Presidenza della Repubblica), comparto difesa e sicurezza (forze armate, forze di polizia civile e militare).

b) In che modo possono aderire i dipendenti pubblici alla previdenza complementare?

I dipendenti da amministrazione pubbliche possono aderire alle forme di previdenza complementare secondo due modalità:
a) adesione collettiva, solo per personale contrattualizzato: sulla base del contratto di lavoro i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono aderire ad una specifica forma di previdenza complementare
b) adesione individuale, per tutti i dipendenti pubblici: l’adesione ad un fondo pensione aperto o PIP è ovviamente piena facoltà dei dipendenti del settore pubblico.

c) È obbligatorio aderire ad una forma di previdenza complementare?

No, l’adesione è libera e volontaria.

d) Come si aderisce ad una forma di previdenza complementare?

L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. L’adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare avviene dopo aver preso visione dello statuto ovvero del regolamento e della nota informativa, nonché per i PIP delle condizioni generali di contratto, che permettono al potenziale aderente di comprendere la tipologia ed il funzionamento del fondo pensione stesso.

e) Perché un lavoratore giovane dovrebbe aderire ad un fondo pensione?

L’esigenza è più forte per chi ha davanti a se un lungo periodo lavorativo, ovvero per i lavoratori più giovani, proprio perchè saranno questi ultimi ad essere maggiormente penalizzati dai tagli sulla previdenza obbligatoria. L’opportunità di aderire ad una forma pensionistica complementare permette di compensare almeno in parte la perdita economica derivante da trattamenti pensionistici obbligatori sempre più ridotti. Discorso analogo vale per i lavoratori con rapporti di lavoro a tempo determinato (ad es. docenti supplenti) che non potendo versare contributi con continuità vedranno la propria pensione ridursi sensibilmente. L’entità della prestazione pensionistica complementare dipenderà, tra l’altro, dall’entità dei versamenti e dalla continuità con la quale vengono effettuati unitamente al rendimento ottenuto.

f) Che cos’è la quota associativa?

Per quota associativa si intende quella parte di contribuzione destinata alla copertura dei costi del fondo. È il principale elemento di costo della partecipazione ad una forma di previdenza complementare ed il suo ammontare è fissato dagli organi del fondo sulla base di un preventivo di spesa annuale. Per quanto riguarda i fondi pensione aperti ed i c.d. PIP, di norma tale costo viene definito commissione o spesa “relativa alla fase di accumulo”.

g) Che cos’è la quota d’iscrizione?

È una quota “una tantum” che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. È destinata alla copertura dei costi amministrativi o di gestione sostenuti dal fondo pensione per l'apertura della posizione individuale. Per quanto riguarda i fondi pensione aperti ed i c.d. PIP, di norma tale costo viene definito commissione o spesa “una tantum”da sostenere all’atto dell’adesione.

h) Cosa s’intende per prima occupazione successiva/antecedente al 28.04.1993?

Il 28.04.93 è la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93, che per la prima volta istituisce i fondi pensione e le modalità di adesione. Con prima data di adesione successiva/antecedente si intendono quei lavoratori che anteriormente a questa data non abbiano mai prestato attività lavorativa.
Per i dipendenti del settore pubblico tale distinzione non ha conseguenze dirette sull’adesione, come avviene invece per i dipendenti del settore privato.

i) Quali date influenzano le modalità d’adesione alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici?

Esistono due date che influenzano l’adesione su base collettiva alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici, a seconda che si tratti:
  • Assunzione a tempo indeterminato presso l’ente antecedente al 01.01.2001 o successiva al 31.12.2000: nel primo caso l’adesione avviene con percentuali del TFR maturando che variano dal 18% al 29%; nel secondo caso l’adesione avviene con il 100% del TFR maturando.
  • Assunzione a tempo determinato antecedente al 30.05.2000 o successiva al 31.05.2000: antecedentemente a tale data l’adesione avviene con percentuali del TFR maturando che variano dal 18% al 29%. Successivamente a tale data l’adesione avviene con il 100% del TFR maturando.

j) È possibile “ritirare” l’adesione al fondo pensione e riscattare il capitale accantonato?

Il recesso dalla forma pensionistica complementare presso la quale si è provveduto ad aderire è possibile soltanto fino a quando quest’ultima non risulti completata. Una volta portata a termine, l’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento, ovvero fino al verificarsi di un evento che comporta la perdita dei requisiti di partecipazione stabiliti dallo statuto/regolamento del fondo pensione (ad es. la cessazione del rapporto di lavoro).

k) Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al fondo pensione?

Il lavoratore può verificare anche mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’azienda (contributo lavoratore, contributo datore di lavoro, TFR). Può inoltre richiedere in ogni momento l’estratto conto della propria posizione o provvedere personalmente alla consultazione on-line attraverso un’area riservata, se previsto dalla forma pensionistica complementare alla quale ha aderito. In ogni caso tutte le forme di previdenza complementare sono tenute ad inviare a tutti gli aderenti una comunicazione periodica contenente l’andamento e l’ammontare della posizione individuale con cadenza almeno annuale.
 

2. Conferimento del TFR

a) Come avviene il conferimento del TFR al fondo pensione per i dipendenti pubblici?

Per quanto riguarda la contribuzione del TFR a forme di previdenza complementare da parte di dipendenti di amministrazioni pubbliche va fatta una doverosa distinzione tra:

a) personale contrattualizzato: la normativa – accordo quadro e DPCM 20 dicembre 1999 – prevede che l’iscrizione ad una forma pensionistica complementare collettiva comporti il passaggio irrevocabile dal regime di TFS a quello di TFR per coloro che siano stati assunti a tempo indeterminato fino al 31.12.2000 (i restanti lavoratori si trovano già in regime di TFR).
b) personale non contrattualizzato: tutti questi lavoratori si trovano in regime di TFS e tale personale non è interessato dalla disciplina del DPCM 20 dicembre 1999, e pertanto non aderiscono su base collettiva a fondi pensione.

b) Quali sono le specifiche regole contributive del TFR nella regione Trentino Alto Adige?

Per i dipendenti da amministrazioni pubbliche operanti sul territorio della regione Trentino Alto Adige valgono le medesime regole vigenti sul territorio nazionale. È quindi contemplata la distinzione tra personale contrattualizzato e non contrattualizzato. Fanno però eccezione i lavoratori dipendenti direttamente dalle due province di TN e BZ; questi rientrano nel personale contrattualizzato (enti locali per TN e diversi comparti per BZ), ma per entrambe non viene applicato il DPCM. Per il personale delle due province e degli enti collegati trovano infatti applicazione le norme previgenti al DPCM (L. Prov. TN 3 febbraio 1997, n. 2 e L. Prov. BZ 3 maggio 1999, n. 1).
Tali norme dispongono cioè il passaggio automatico al TFR per tutti i lavoratori dipendenti.
Per i dipendenti pubblici operanti in regione Trentino Alto Adige c’è la possibilità di contribuire al fondo pensione Laborfonds.

c) Quali percentuali di TFR vengono versate alla previdenza complementare?

I contratti collettivi definiscono le percentuali di TFR da versare alla previdenza complementare.

d) È possibile sospendere il conferimento del TFR al fondo pensione?

L’aderente dipendente dalle pubbliche amministrazioni ha, in costanza del rapporto di lavoro, la facoltà di sospendere la contribuzione complessiva, comprensiva pertanto del TFR.

e) E’ obbligatoria la scelta sulla destinazione del TFR?

Per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, al contrario dei lavoratori del settore privato, non è previsto alcun obbligo di scelta sulla destinazione del proprio TFR.

f) Esiste la regola del silenzio assenso?

Per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, al contrario dei lavoratori del settore privato, non si applica la regola del silenzio assenso, che prevede l’iscrizione tacita ad un fondo pensione se entro sei mesi dall’assunzione non si è fatta opportuna comunicazione in merito alla propria scelta di destinazione del TFR al datore di lavoro.

g) Se si decide di iscriversi ad un fondo pensione, quanto è obbligatorio versare?

L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dai rispettivi contratti collettivi di lavoro o in base ad accordi aziendali intervenuti. Il lavoratore può decidere di aumentare la propria contribuzione in qualsiasi momento, ma ciò non costituisce analogo obbligo per il datore di lavoro che rimane tenuto al versamento della contribuzione minima.

h) Con quale periodicità vengono versati i contributi ai fondi pensione?

Per i dipendenti pubblici che non sono in regime di DPCM la periodicità del versamento del TFR coincide con quella della contribuzione a carico di lavoratore ed ente. Di norma viene stabilita dagli accordi collettivi di riferimento. Per le forme di previdenza complementare istituite in Regione la periodicità di versamento è trimestrale, mentre la trattenuta in busta paga rimane su base mensile.
Per i dipendenti pubblici in regime di DPCM il TFR non viene effettivamente versato con la medesima periodicità prevista per la contribuzione a carico di lavoratore ed ente. INPDAP provvede ad accantonare il TFR virtualmente e successivamente a versarlo, debitamente rivalutato, al fondo pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro purché il dipendente non abbia sottoscritto un contratto di lavoro decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente rapporto con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'Inpdap ai fini TFS/TFR. In altri termini, perché possa avvenire il conferimento è necessario che tra il rapporto di lavoro risolto ed un eventuale successivo rapporto con pubblica amministrazione iscritta presso l'Istituto ai fini TFS/TFR ci sia almeno un giorno di intervallo non coperto da contratto e, quindi, da iscrizione presso l'Indpap.

i) Si può aderire ad un fondo pensione collettivo senza versare il TFR?

L’adesione ad una forma pensionistica su base collettiva può avvenire esclusivamente con il versamento dell’intero TFR o la percentuale dello stesso prevista dal contratto collettivo di riferimento.
 

3. Contribuzione e deducibilità fiscale

a) Come sono stabilite le percentuali contributive ai fondi pensione contrattuali?

Le percentuali contributive alle forme di previdenza complementare di natura contrattuale sono determinate dai contratti collettivi di riferimento. Di norma le percentuali contributive sono calcolate sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

b) I contributi personali e del datore di lavoro sono deducibili?

La normativa di riferimento per i dipendenti pubblici è il D.Lgs. 47 del 2000. Questo decreto prevede la deducibilità fiscale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro – escluso quindi il TFR – alle forme di previdenza complementare contrattuale.
La misura della deducibilità è determinata secondo il più basso dei tre limiti risultanti da:
  • il doppio del TFR versato al fondo pensione;
  • il 12% del reddito lordo annuo;
  • comunque non oltre i 5.164,57€.
Le percentuali contributive stabilite dai contratti collettivi prevedono di non superare il limite massimo deducibile.

c) E’ ammessa contribuzione aggiuntiva ai fondi pensione contrattuali?

Ogni dipendente pubblico può decidere di aumentare le percentuali contributive a proprio carico nei confronti del fondo pensione, ovvero di versare delle somme aggiuntive a titolo personale.
Nel caso della modifica delle percentuali contributive è necessario rispettare quanto previsto dal contratto collettivo; il rispetto delle soglie massime previste dai contratti collettivi permette infatti di rispettare i limiti fiscali di deducibilità.
Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva effettuata a livello personale è possibile versare liberamente. È però necessario prestare attenzione ai limiti della deducibilità, che in questo caso possono essere superati facendo venir meno la convenienza fiscale.

d) Come fare qualora venissero superati i limiti di deducibilità fiscale?

Qualora venissero superati i limiti di deducibilità fiscale precedentemente riportati l’aderente al fondo pensione deve comunicare al fondo pensione l’ammontare di tali contributi versati e non dedotti. In questo modo il fondo potrà – al momento del disinvestimento – liquidare questa parte del montante senza applicare alcuna tassazione.

e) Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione?

L’aderente dipendente dalle pubbliche amministrazioni ha, in costanza del rapporto di lavoro, la facoltà di sospendere la contribuzione complessiva, comprensiva pertanto del TFR. La sospensione della contribuzione a carico del lavoratore comporta anche la sospensione della contribuzione a carico dell’ente.
Per i dipendenti pubblici cui si applica il DPCM 20 dicembre 1999 e successive modifiche proseguono comunque gli accantonamenti figurativi destinati alla previdenza complementare presso l’INPDAP.
 

4. Prestazioni

a) Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?

Al momento del pensionamento ciascun iscritto ha la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale (attualmente circa 200 € mensili).

b) Che tipo di prestazioni posso ottenere prima del pensionamento?

In questo caso si parla di riscattoo anticipazione. In via generale il primo è possibile in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementarementre la seconda è possibile durante la fase di accumulo decorsi almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

c) Quando matura il diritto alle prestazioni di previdenza complementare?

L’aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche soddisfando alternativamente i seguenti requisiti:
  • Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
  • Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

d) Per quanto tempo viene erogata la rendita pensionistica?

Al momento del pensionamento gli aderenti potranno scegliere diverse tipologie di rendita pensionistica. Tra quelle solitamente proposte dai fondi pensione si trovano la rendita vitalizia, vitalizia con reversibilità, ovvero la rendita certa per un determinato numero di anni.

e) Cosa succede quando il lavoratore iscritto ad un fondo pensione perde i requisiti di partecipazione?

Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro) può:
  • trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
  • esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata;
  • mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata eventualmente anche in assenza di ulteriore contribuzione.

f) Chi eroga la rendita?

La rendita può essere erogata direttamente dalla forma pensionistica complementare o da una compagnia assicurativa, sulla base di una convenzione appositamente stipulata.

g) Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al fondo pensione?

Di norma sì.

h) Quando è possibile trasferire la propria posizione individuale?

E’ prevista la facoltà di trasferire volontariamente verso una qualunque forma di previdenza complementare, tale facoltà può essere esercitata non prima di 5 anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. Alcuni fondi pensione impongono un periodo di tempo più ampio più ampio per i trasferimenti verso forme pensionistiche individuali.

i) Posso chiedere un’anticipazione al fondo pensione?

  • decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per acquisto e ristrutturazione della prima casa per me o per i miei figli, fino alla totalità dell’importo accantonato
  • decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per spese sanitarie di carattere straordinario riguardanti me o i familiari a fiscalmente a mio carico, fino alla totalità dell’importo accantonato.
  • decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare è prevista un’anticipazione per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e dei congedi per la formazione e la formazione continua, fino alla totalità dell’importo accantonato. Tale ultima fattispecie deve essere espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.
ATTENZIONE!
Se sei iscritto ad un fondo pensione, hai diritto a richiedere un’anticipazione. Pensaci però: le somme che ricevi adesso a titolo di anticipazione vanno a ridurre l’importo della tua pensione complementare!

j) Dopo quanto tempo dalla richiesta posso accedere all’importo della prestazione di anticipazione?

Il fondo pensione liquida l’anticipazione entro un termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata.
La richiesta di anticipazione acquista validità dal giorno in cui è pervenuta al fondo.
In caso di richiesta incompleta si fa riferimento alla data di ricevimento dell’ultimo documento integrante la stessa.

k) Posso reintegrare in un secondo momento gli importi prelevati come anticipazione?

Sì, puoi farlo. Tale contribuzione viene effettuata tramite bonifico bancario, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal fondo pensione.
Sulle somme reintegrate successivamente ad anticipazione viene applicato il medesimo regime di deduzione fiscale previsto per la contribuzione aggiuntiva. E’ quindi necessario prestare attenzione ai rigidi vincoli previsti per la deducibilità fiscale dei dipendenti pubblici.

ATTENZIONE!
In ogni caso rimane un grande svantaggio previdenziale, poiché risulta molto difficile riuscire a versare in un secondo momento le somme precedentemente ricevute a titolo di anticipazione. Non reintegrando gli importi ricevuti, essi non saranno più presenti nella tua pensione complementare!

l) Dove devo rivolgermi per avere informazioni sull’anticipazione e per presentare la relativa richiesta?

Per qualsiasi richiesta di informazione e/o per la consegna della richiesta di anticipazione puoi rivolgerti presso le sedi PensPlan di Trento e di Bolzano, o presso un qualsiasi PensPlan Infopoint su tutto il territorio regionale.

m) Cosa s’intende per premorienza?

La premorienza è il decesso di una persona aderente ad una forma di previdenza complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

n) Cosa accade alla posizione dell’aderente deceduto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica?

In caso di decesso di un aderente del settore pubblico iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva, la posizione spetta al coniuge, o ai figli, o ai genitori se già viventi a carico dell’aderente. In assenza di tali figure o di diversi disposizioni del lavoratore (eventuali designazioni di beneficiari) la posizione resta acquisita al Fondo. Solo per Laborfonds è previsto che, in via residuale prima che la posizione venga acquisita dal Fondo, si applichino le disposizioni, in quanto applicabili, in materia di successioni contenute nel codice civile, ad eccezione dell’art. 586.

o) Come si può designare il beneficiario in caso di premorienza?

Per gli aderenti del settore pubblico iscritti a forme pensionistiche complementari collettive, il beneficiario o i beneficiari vengono designati al momento dell’adesione e mediante il modulo predisposto dal Fondo. Tale modulo compilato deve essere inviato al Fondo.
Va ricordato che in presenza dei soggetti puntualmente individuati dalla normativa l’eventuale beneficiario designato non ha diritti sulla posizione dell’aderente.

p) Gli eredi possono effettuare versamenti volontari sulla posizione dell’aderente deceduto?

Gli eredi possono effettuare versamenti volontari sulla posizione dell’aderente deceduto. In questo caso non è prevista la deduzione dei versamenti dal reddito complessivo.

q) La posizione dell’aderente deceduto viene sottoposta a tassazione?

Nel caso di decesso di aderenti del settore pubblico iscritti a forme pensionistiche complementari collettive, rimane in vigore la normativa che prevede l’applicazione della tassazione separata.
 

5. Fiscalità

a) Se ho sottoscritto una polizza vita prima del 1.1.2001 posso godere dei vantaggi fiscali riservati alle forma di previdenza complementare?

Sì, la detrazione caratteristica di tali prodotti, stipulati prima del 1.1.2001, ovvero del 19% fino ad un premio massimo di € 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità riservata dalla recente normativa ai contributi versati a qualsiasi forma pensionistica complementare.

b) In che modo viene tassato il capitale erogato al momento del pensionamento?

Le prestazioni pensionistiche erogate in favore dei dipendenti pubblici seguono il regime stabilito dal decreto legislativo n. 124/93 che fa riferimento ad una diversa imposizione per le prestazioni erogate in forma di capitale, soggette a tassazione separata, ed in forma periodica, assoggettate a tassazione progressiva.

c) In che modo vengono tassati i rendimenti?

I rendimenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio.

d) In che modo viene tassata la rivalutazione della rendita vitalizia?

La rivalutazione della rendita vitalizia è attualmente assoggettata ad un'aliquota del 12,5%.

e) Com’è trattato fiscalmente il riscatto?

Per i dipendenti del settore pubblico ai quali si applica tuttora il decreto legislativo n. 124/93 i riscatti effettuati a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettati ad imposizione progressiva.
Per i pensionamenti con meno di cinque anni di adesione e per le cause non dipendenti dalla volontà delle parti è prevista invece una tassazione separata con scorporo dei rendimenti.

f) Com’è trattata fiscalmente l’anticipazione?

La tassazione per le anticipazioni del settore pubblico è quella separata senza scorporo dei rendimenti.

g) Com’è trattato fiscalmente il reintegro delle anticipazioni?

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere successivamente reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali; il limite di deducibilità fiscale è pari a quello previsto dalla normativa, ovvero il minore risultante tra i tre limiti:
  • doppio del TFR versato al fondo;
  • 12% del reddito lordo;
  • non oltre i 5.164,57€.

h) E’ possibile versare dei contributi per i familiari a carico?

È possibile versare contribuzione per familiari a carico; il limite fiscale per la deducibilità in questo caso è quello del 12% del reddito lordo, fermo restando il limite di 5.164,57 €.

i) Cosa succede quando si opera un trasferimento?

L’operazione di trasferimento avviene senza alcuna tassazione.

j) Per godere della deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo, prevista dalla normativa il lavoratore deve portare tali contributi in dichiarazione dei redditi?

Il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.
Soltanto per la contribuzione aggiuntiva, ovvero per i versamenti che assumono forme diverse della trattenuta in busta paga è necessario portare in dichiarazione dei redditi la certificazione fornita dalla forma pensionistica attestante i contributi versati di provenienza diversa dal proprio datore di lavoro.
Nel caso in cui si superasse il limite di deducibilità fiscale la comunicazione dei contributi non dedotti dev’essere fatta entro il 30.settembre dell’anno successivo al versamento stesso e comunque prima della richiesta di prestazione, onde evitare una doppia imposizione dei contributi.
 

6. F24

a) Cos’è il modello F24?

È lo strumento utilizzato in Italia per il versamento della grande maggioranza delle imposte, tasse e contributi dovuti da privati ed imprese.
A partire da ottobre 2010, per i fondi pensione della Regione Trentino Alto Adige – Laborfonds, PensPlan Plurifonds, Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto – è possibile utilizzarlo anche per pagare i contributi della previdenza complementare.

b) Quali tipi di F24 vengono usati per la contribuzione ai fondi pensione regionali?

- F24: Utilizzato nelle condizioni ordinarie
- F24 EP: Utilizzato per i versamenti all'erario da parte degli enti pubblici che già devono utilizzarlo.

c) Chi può utilizzare il modello F24 per la contribuzione ai fondi pensione regionali?

Possono utilizzare il modello tutti i datori di lavoro i cui dipendenti siano iscritti ad un fondo pensione regionale, tutti gli aderenti su base collettiva per contribuzione aggiuntiva e tutti gli iscritti a fondi pensione su base individuale.

d) Quali sono le modalità di compilazione e pagamento consentite?

Sono consentite le principali modalità di compilazione e conseguente pagamento:
- presso gli istituti di credito per chi non è titolare di P.IVA.: pagamento in contanti, bancomat, assegno, addebito sul proprio conto corrente
- servizio Agenzia Entrate – Fiscoline e Entratel: addebito sulle coordinate bancarie indicate dal contribuente
- home-banking – remote-banking: pagamento del modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli istituti di credito con addebito diretto sul conto corrente.

e) Quali sono i codici da utilizzare?

F24 EP:
- Codice Sezione: la lettera “w” indica la tipologia di F24 per i fondi pensione della Regione Trentino Alto Adige. Laborfonds, PensPlan Plurifonds, Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto
- Estremi edentificativi: lasciare vuoto

F24:
- Codice Ente: il codice “0004” indica la tipologia di F24 per i fondi pensione della Regione Trentino Alto Adige. Laborfonds, PensPlan Plurifonds, Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto
- Codice posizione: da lasciare vuoto; qualora emergesse un errore sostituire il campo vuoto con nove zeri (000000000).

f) Quali sono i codici dei diversi fondi pensione regionali?

- Laborfonds: 0093
- PensPlan Plurifonds: 0040
- PensPlan Profi: 0147
- Raiffeisen Fondo Pensione Aperto : 0149

g) Quali sono le causali contributo (F24) - codice tributo/causale (F24 EP)?

- COLL: versamento da parte dei datori di lavoro per gli iscritti su base collettiva
- AGGI: versamento da parte di aderenti iscritti su base collettiva
- INDI: versamento da parte di aderenti iscritti su base individuale.

h) Cosa si intende per compensazione?

Una delle più interessanti funzioni del modello F24 riguarda la possibilità di compensare i crediti d’imposta del contribente con altri tributi a debito. secondo le modalità previste dall’Agenzia delle entrate.
Tale possibilità, specialmente per le imprese, rappresenta un'agevolazione di notevolissimo rilievo, in quanto in presenza di crediti d’imposta è possibile per il contribuente utilizzarli in compensazione per il pagamento dei tributi a debito non quindi intaccando la propria liquidità.

i) Sono possibili le compensazioni per lo stesso Fondo o per Fondi diversi?

Non sono ammesse compensazioni nè per lo stesso fondo, nè per fondi diversi.

j) Sono possibili compensazioni con altre voci del modello F24?

Sono ammesse nel rispetto della normativa specifica in materia di compensazione.

k) È possibile usare il modello F24 per familiari fiscalmente a carico?

No, per i familiari fiscalmente a carico è necessario utilizzare il bonifico tradizionale.

l) L’invio della distinta di contribuzione rimane obbligatorio?

Sì, la distinta di contribuzione rimane un obbligo per la corretta procedura di contribuzione a fondi pensione.

m) È obbligatorio utilizzare il modello F24?

Non è previsto alcun obbligo di utilizzo del modello F24 per il pagamento dei contributi a fondi pensione. Si può continuare a versare tramite bonifico rispettando le regole di compilazione previste dal fondo pensione.

n) È possibile eseguire pagamenti per trimestri arretrati?

Sì, è possibile effettuare versamenti di trimestri precedenti. È però obbligatorio utilizzare un rigo del modello per ogni singolo trimestre.

 

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere le note informative, gli statuti o i regolamenti ed i progetti esemplificativi standardizzati delle stesse.



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