LA PREVIDENZA IN PILLOLE - Settore privato
1. Informazioni generali
a) Cosa sono le forme di previdenza complementare?
Le forme di previdenza complementare sono forme pensionistiche finalizzate ad erogare una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a quella del sistema obbligatorio. Questo secondo pilastro del sistema previdenziale si compone di due forme:
- le forme pensionistiche complementari collettive fra le quali sono ricompresi i fondi pensione negoziali o chiusi, i fondi pensione aperti, nel caso in cui l’adesione avvenga su base collettiva, e i fondi pensione preesistenti (istituiti antecedentemente al 15/11/1992);
- le forme pensionistiche complementari individuali fra le quali possono essere ricompresi i fondi pensione aperti (adesione su base individuale) ed i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, denominati PIP (piani individuali pensionistici) o FIP.
Tali strumenti sono sottoposti alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
b) Che cos'è un fondo pensione negoziale o chiuso?
È una forma pensionistica complementare di tipo collettivo istituita sulla base di contratti o accordi collettivi anche di tipo aziendale, la cui adesione è riservata a gruppi di lavoratori in possesso di particolari requisiti di appartenenza che possono fare riferimento alla tipologia di lavoro, alla categoria di lavoratori stessi o alla loro territorialità. Di norma, il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di propri organi sociali, la cui attività consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nella definizione della politica d’investimento delle risorse. I fondi pensione negoziali non gestiscono direttamente le risorse, ma affidano la gestione delle stesse a gestori esterni, selezionati mediante apposito bando.
c) Che cos'è un fondo pensione aperto?
È una forma pensionistica complementare istituita da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. I fondi pensione aperti costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto alla società istitutrice dello stesso, finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione finanziaria può essere svolta direttamente dalla società che lo ha istituito o delegata a soggetti esterni. L’adesione ad un fondo pensione aperto è libera, nel senso che di norma non è previsto alcun requisito per l’adesione, che può avvenire sia su base individuale che collettiva.
d) Che cos’è un Piano Individuale Pensionistico (PIP)?
È una forma pensionistica complementare individuale realizzata attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. Le regole che disciplinano le modalità di partecipazione sono contenute in apposita documentazione contrattuale (condizioni generali di contratto) in rispetto al decreto legislativo n. 252/2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche complementari, le risorse finanziarie costituiscono patrimonio autonomo e separato.
e) Cosa sono i fondi pensione preesistenti?
Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che possono presentare caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente. L’adesione può avvenire esclusivamente su base collettiva in forza a contratti o accordi collettivi, anche a livello aziendale. Il decreto ministeriale 10 maggio 2007 n. 62 ha successivamente disposto i necessari adeguamenti di tali forme al decreto legislativo n. 252/2005 disciplinante le varie forme pensionistiche complementari, in forza del quale vengono ora a queste ultime equiparate.
f) Che cosa si intende per “fondo a contribuzione definita"?
In un fondo a contribuzione definita è certo l’ammontare dei contributi da versare al fondo, mentre l’entità della prestazione finale potrà essere determinata solo al momento della richiesta della prestazione stessa.
g) Che cosa si intende per “fondo a prestazione definita”?
In un fondo a prestazione definita viene assicurata una prestazione finale predeterminata, generalmente fissata con riferimento al livello retributivo personale o al trattamento pensionistico obbligatorio. L’onere di conseguire tale prestazione ricade di conseguenza sul soggetto istitutore del fondo pensione ed in particolare sull’aderente in base all’ammontare dei contributi da versare.
h) Che cosa significa “capitalizzazione individuale"?
Per capitalizzazione individuale si intende che la contribuzione affluisce su “conti individuali”, nel senso che ogni aderente ad una forma pensionistica complementare è titolare di una posizione individuale, in base alla quale al termine del periodo di accumulazione l’aderente riceverà una prestazione, la cui entità varierà in funzione dei versamenti effettuati e dei rendimenti conseguiti.
i) Che cosa si intende per “posizione individuale"?
La posizione individuale è rappresentata da un montante corrispondente a tutti i contributi versati nel fondo (compresi oltre al TFR, i contributi a carico del lavoratore e gli eventuali contributi del datore di lavoro), maggiorato dei relativi rendimenti, al netto degli oneri di gestione. Con cadenza almeno annuale il fondo pensione invia a ciascun aderente una comunicazione periodica contenente l’estratto conto relativo alla posizione individuale maturata.
j) Che cos'è un Fondo Pensione “monocomparto”?
È una forma pensionistica complementare che prevede un’unica linea d’investimento, nella quale le posizioni degli aderenti vengono gestite secondo una stessa politica d’investimento.
k) Che cos'è un Fondo Pensione “multicomparto”?
È una forma pensionistica complementare nella quale la strategia di gestione prevede la presenza di diverse linee d’investimento, sulla base di differenti profili di rischio. L’aderente ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio caratteristico profilo di rischio e dell'orizzonte temporale di riferimento.
2. La previdenza complementare in Regione
a) Che cos'è il Progetto PensPlan?
Con la Legge Regionale n. 3/97 la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ha dato vita ad un progetto sociale per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a carattere locale, denominato PensPlan. Tale progetto conta dell'attività di tre società: PensPlan Centrum S.p.A., PensPlan Service S.p.A. e PensPlan Invest SGR S.p.A.. Obiettivo del legislatore regionale è quello di consentire a tutti i cittadini della Regione l'accesso a forme di previdenza complementare per garantire loro maggiore copertura previdenziale nella vecchiaia, al fine di assicurare un futuro più sereno dal punto di vista economico.
b) Dove posso raccogliere informazioni sul progetto regionale di previdenza complementare?
Per informazioni puoi rivolgerti alle sedi PensPlan di Trento e Bolzano, oppure presso qualsiasi sportello informativo "PensPlan Infopoint", istituito in Regione in collaborazione con il patronato ACLI, KVW, INAS Cisl/SGBCisl, INCA Cgil/CAAF Servizi Cgil/Agb, Epaca Coldiretti/Enapa SBB, ASGB, 50&Più Enasco, ITAL-Uil/UIL Sgk. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alla rete dei
PensPlan Infopoint.
c) In cosa consistono le garanzie e gli interventi della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?
Le provvidenze della Regione, disciplinate ed introdotte della Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m., hanno l'obiettivo di dare sicurezza e serenità a tutti i cittadini nella vecchiaia tramite il sostegno della previdenza complementare in ogni sua forma, prevedendo garanzie ed interventi sociali.
Per quanto riguarda le garanzie, esse hanno lo scopo di garantire il montante nei 5 anni precedenti il pensionamento obbligatorio nella fase della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica; durante la fase di erogazione della prestazione lo scopo è invece quello di assicurare la continuazione del trattamento pensionistico complementare per un periodo massimo di 2 anni nel caso di insolvenza del fondo pensione e/o liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione incaricata dal fondo all'erogazione delle prestazioni.
Gli interventi sociali prevedono, invece, il sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà economica in favore di tutte le categorie di lavoratori per un periodo massimo di 36 mesi e fino ad un limite di 4.600 € nel corso della carriera lavorativa, in caso di:
- percezione indennità di disoccupazione o percezione di altri interventi a sostegno al reddito;
- percezione indennità di mobilità;
- sospensione dal lavoro con diritto a cassa integrazione (ordinaria e straordinaria);
- periodi di malattia che si prolunghino oltre il periodo indennizzato dall’ente;
- grave difficoltà economica del nucleo familiare di appartenenza dovuta a calamità naturali oppure ad eventi di particolare ed eccezionale gravità.
d) Chi ha diritto alle provvidenze della Regione?
I beneficiari delle provvidenze devono rispettare i requisiti individuati dalla normativa vigente fra cui l’iscrizione ad una forma pensionistica complementare da almeno 2 anni e la residenza nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol da almeno 2 anni, oltre a rispettare i caratteristici limiti patrimoniali e di reddito stabiliti. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.pensplan.com all’interno della sezione “
Le provvidenze della Regione”, ovvero presso uno dei PensPlan Infopoint presenti sul territorio.
e) Cosa occorre fare per accedere agli interventi sociali ed alle garanzie previsti dalla Regione?
In base ad apposita convenzione stipulata tra PensPlan Centrum S.p.A. ed i rispettivi fondi con lo scopo di consentire agli iscritti di fruire in via diretta dei servizi amministrativi, contabili e logistici gratuiti, tutti gli aderenti ai cc.dd. fondi convenzionati accedono automaticamente agli interventi ed alle garanzie erogate dal Progetto PensPlan per conto della Regione, previa relativa richiesta. La modulistica per usufruire dei suddetti interventi è disponibile presso le sedi di PensPlan Centrum S.p.A. oppure scaricabile dal sito internet www.pensplan.com – sezione “
Le provvidenze della Regione”, ovvero presso uno dei PensPlan Infopoint presenti sul territorio.
f) Quali sono le funzioni di PensPlan Centrum S.p.A.?
PensPlan Centrum S.p.A., voluta dal legislatore regionale per poter realizzare il progetto di previdenza complementare PensPlan, supporta i fondi pensione nella loro fase di costituzione e di funzionamento, fornisce ai fondi pensione convenzionati servizi amministrativo-contabili, logistici e di consulenza finanziaria, gestisce il fondo di garanzia, cura il contatto attraverso tutte le strutture economiche e sociali della Regione (lavoratori, datori di lavoro, banche, associazioni economiche, sindacati, patronati, PensPlan Infopoint), ed attua le necessarie misure di marketing per promuovere in generale la previdenza complementare regionale.
g) Quali sono i "fondi convenzionati" con PensPlan Centrum S.p.A.?
Sulla base della Legge Regionale n. 3/97 PensPlan Centrum S.p.A. è chiamata a stipulare apposita convenzione con fondi pensione negoziali ed aperti, con lo scopo di consentire agli iscritti di fruire in via diretta dei servizi amministrativi, contabili e logistici gratuiti, così come delle provvidenze della Regione. I fondi pensione istituiti in Regione e quindi convenzionati con PensPlan Centrum S.p.A. attualmente sono: Laborfonds, Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi e Fondo Pensione Aperto PensPlan Plurifonds.
3. Conferimento del TFR
a) Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?
La scelta se mantenere il TFR in azienda, ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di assunzione, mediante consegna al datore di lavoro del modulo ministeriale TFR2.
I lavoratori del settore pubblico non devono operare alcuna scelta riguardo al proprio TFR maturando in quanto, contrariamente ai dipendenti privati, ad essi non si applica il decreto legislativo n. 252/2005.
b) Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?
Se entro 6 mesi dalla data di assunzione il dipendente non esprime alcuna indicazione circa la destinazione del proprio TFR, ovvero se entro questo termine non provvede a riconsegnare il modulo ministeriale TFR2 al proprio datore di lavoro, scatterà il meccanismo del cosiddetto “silenzio-assenso” previsto per i lavoratori silenti, in base al quale, il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto collettivo di riferimento o dagli accordi aziendali intercorsi. Anche in presenza di più forme pensionistiche complementari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensione al quale abbia aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda.
I lavoratori del settore pubblico non devono operare alcuna scelta riguardo al proprio TFR maturando in quanto, contrariamente ai dipendenti privati, ad essi non si applica il decreto legislativo n. 252/2005.
c) La scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
La scelta per i lavoratori del settore privato non è più revocabile una volta completato l’iter di iscrizione alla forma pensionistica prescelta unitamente all’eventuale compilazione e consegna del modulo TFR2 al proprio datore di lavoro.
d) La scelta di mantenere il TFR in azienda è revocabile?
Sì, in qualsiasi momento.
e) Cosa succede al TFR già maturato in azienda fino al momento della scelta?
Il TFR già accantonato in azienda non viene attualmente intaccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo la normativa vigente. La scelta riguarda solo il TFR maturando, cioè il TFR che verrà accantonato a partire dal mese in cui si è manifestata la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare.
f) Cosa succede al TFR del lavoratore “silente” se esistono più forme pensionistiche applicabili alla sua azienda?
Il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda, a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente.
In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a comunicare la forma pensionistica complementare di destinazione almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre di scelta. Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile applicare il criterio sovra esposto il datore di lavoro sarà tenuto a trasferire il TFR maturando dei lavoratori operanti in Regione alla forma pensionistica complementare residuale individuata nel FondINPS.
Per i lavoratori del settore pubblico, che non devono operare alcuna scelta riguardo al proprio TFR maturando, in quanto non trovando applicazione il decreto legislativo n. 252/2005, non si viene a creare la fattispecie del lavoratore silente, di conseguenza il completamento del processo di adesione avviene unicamente attraverso modalità esplicite.
g) Il conferimento del solo TFR alla forma pensionistica complementare prescelta implica anche l’obbligo di dover versare un proprio contributo?
No, ma così facendo si perde anche il contributo a carico del datore di lavoro previsto per le forme pensionistiche negoziali individuate dai rispettivi contratti collettivi, per beneficiare del quale occorre versare anche il contributo minimo a carico del lavoratore stabilito dal CCNL stesso.
h) Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
L’ammontare del contributo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal caratteristico contratto collettivo di lavoro o in base ad accordi aziendali intervenuti. Il lavoratore può decidere di aumentare la propria contribuzione in qualsiasi momento, ma ciò non costituisce analogo obbligo per il datore di lavoro che rimane tenuto al versamento della sola contribuzione minima.
i) Si può aderire ad una forma pensionistica collettiva senza versare ad essa il TFR?
Di norma l’adesione ad una forma pensionistica collettiva può avvenire solo con il versamento dell’intero TFR o la percentuale dello stesso prevista dal contratto collettivo di riferimento.
j) Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il TFR?
Sì, è possibile aderire alle forme pensionistiche individuali anche senza versare quote di TFR ed operando unicamente attraverso propria contribuzione. I lavoratori del settore pubblico ai quali si applica ancora il decreto legislativo n. 124/93, possono versare il proprio TFR unicamente alla forma pensionistica collettiva di riferimento. Ciò non pregiudica la possibilità che anche questi ultimi aderiscano ad una forma pensionistica individuale mediante versamento esclusivo di contributi a proprio carico.
k) Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari?
La periodicità del versamento del TFR viene di norma stabilita dagli accordi collettivi di riferimento. Per le forme di previdenza complementare istituite in Regione la periodicità di versamento è trimestrale, mentre la trattenuta in busta paga avviene su base mensile.
4. Adesione
a) Chi può aderire ad una forma pensionistica complementare?
Generalmente chiunque, anche se occorre innanzitutto distinguere fra forme pensionistiche collettive ed individuali. Solo in favore di queste ultime in realtà l’adesione è liberamente concessa a tutti i soggetti indipendentemente dal rapporto di lavoro, tipologia e reddito.
Nei fondi pensione negoziali o chiusi invece l’adesione è subordinata al rispetto di precisi requisiti, principalmente riconducibili alla tipologia di rapporto di lavoro (dipendente) e/o all’appartenenza a determinate categorie produttive o ancora al territorio sul quale si presta l’attività lavorativa (è il caso di Laborfonds ad esempio).
b) È obbligatorio aderire ad una forma di previdenza complementare?
No, l’adesione è sempre libera e volontaria.
c) Come si aderisce ad una forma di previdenza complementare?
Il perfezionamento dell’adesione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione. Prima dell’adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare occorre prendere visione dello statuto, del regolamento e della nota informativa, ovvero del progetto esemplificativo standardizzato, nonché per i PIP/FIP, delle condizioni generali di contratto, che permettono al potenziale aderente di comprendere la tipologia ed il funzionamento della forma pensionistica prescelta.
d) I lavoratori con un contratto a tempo determinato possono iscriversi?
In linea di massima sì. Tuttavia occorre sempre fare riferimento a quanto disciplinato dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, che in questo senso possono porre alcune limitazioni.
e) Perché un lavoratore giovane dovrebbe aderire ad un fondo pensione?
L’esigenza di costruirsi una pensione complementare è più forte per chi ha davanti a sé un lungo periodo lavorativo, ovvero per i lavoratori più giovani, proprio perché saranno questi ultimi ad essere maggiormente penalizzati dai tagli e dalle riforme che si sono succedute a livello di previdenza obbligatoria. L’opportunità di aderire ad una forma pensionistica complementare permette di compensare almeno in parte la perdita economica derivante da trattamenti pensionistici obbligatori sempre più ridotti. Discorso analogo vale per i lavoratori stagionali, discontinui e parasubordinati che, non potendo versare contributi con continuità, vedranno la propria pensione ridursi sensibilmente. L’entità della prestazione pensionistica complementare dipenderà, tra l’altro, dall’entità dei versamenti e dalla continuità con la quale vengono effettuati unitamente al rendimento ottenuto.
f) Che cos'è la “quota associativa”?
Per quota associativa si intende quella parte di contribuzione destinata alla copertura dei costi del fondo. È il principale elemento di costo della partecipazione ad una forma di previdenza complementare ed il suo ammontare è fissato dagli organi del fondo sulla base di un preventivo di spesa annuale. Per quanto riguarda i fondi pensione aperti ed i c.d. PIP/FIP, di norma tale costo viene definito commissione o spesa “relativa alla fase di accumulo”.
g) Che cos'è la “quota di iscrizione”?
È una quota “una tantum” che si versa solo all'atto dell'adesione, contestualmente al primo versamento dei contributi. È destinata alla copertura dei costi amministrativi o di gestione sostenuti dal fondo pensione per l'apertura della posizione individuale. Per quanto riguarda i fondi pensione aperti ed i c.d. PIP/FIP, di norma tale costo viene definito come “commissioni o spese di sottoscrizione” da sostenere all’atto dell’adesione.
h) Cosa si intende per prima occupazione successiva/antecedente al 28.04.93 e perché occorre indicare questo dato nel modulo di adesione?
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93, si intendono coloro che anteriormente a questa data non abbiano mai prestato attività lavorativa. I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 che decideranno di aderire ad una forma di previdenza complementare saranno tenuti all’integrale destinazione del proprio TFR maturando; al contrario i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28.04.93 potranno scegliere di destinare alla forma pensionistica complementare prescelta anche soltanto la quota minima di TFR prevista dal contratto collettivo di riferimento o dagli intervenuti accordi aziendali. In assenza di una simile previsione non sarà comunque possibile destinare una quota di TFR maturando inferiore al 50%.
i) È possibile “ritirare” l’adesione al fondo pensione e riscattare il capitale accantonato?
Il recesso dalla forma pensionistica complementare presso la quale si è provveduto ad aderire è possibile soltanto fino a quando quest’ultima non risulti completata. Una volta portata a termine, l’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all’interno del sistema della previdenza complementare fino al momento del pensionamento, ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazione guadagni) che consente, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, il riscatto della posizione per cause diverse dal pensionamento. In via generale è comunque possibile esercitare il riscatto della posizione individuale in caso di perdita dei requisiti di partecipazione stabiliti dallo statuto/regolamento del fondo pensione stesso.
j) Che tipo di informazione riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore al fondo pensione?
Il lavoratore può verificare mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’azienda (contributo lavoratore, contributo datore di lavoro, TFR). Può inoltre richiedere in ogni momento l’estratto conto della propria posizione o provvedere personalmente alla consultazione on-line della stessa, attraverso un’area riservata, se previsto dalla forma pensionistica complementare alla quale ha aderito. In ogni caso tutte le forme di previdenza complementare sono tenute ad inviare a tutti gli aderenti una comunicazione periodica contenente l’andamento e l’ammontare della posizione individuale con cadenza almeno annuale.
5. Contribuzione
a) In quale misura il TFR è devoluto al fondo pensione?
Per i lavoratori dipendenti di prima occupazione successiva al 28.04.93 è prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al fondo pensione. Negli altri casi, ovvero nel caso di prima occupazione antecedente tale data, le quote minime (fatta salva la possibilità di optare per l’intero versamento) di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare sono stabilite dai rispettivi contratti collettivi di riferimento. In assenza di una simile previsione non sarà comunque possibile contribuire con una quota di TFR inferiore al 50%.
I lavoratori operanti nel settore pubblico sono tenuti esclusivamente al versamento delle quote stabilite dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
b) È possibile integrare i contributi versati in forma collettiva con una contribuzione aggiuntiva?
Sì, è possibile incrementare i livelli di contribuzione minima mediante un aumento della percentuale trattenuta dal datore di lavoro come contributo personale a carico del lavoratore. In aggiunta è possibile effettuare ulteriori versamenti “volontari” tramite una cosiddetta contribuzione aggiuntiva (mediante bonifico bancario o modello F24).
c) Cosa si intende per “reintegro dei contributi”?
Con questa espressione si intendono i contributi versati al fondo al fine di reintegrare la propria posizione diminuita per effetto di una o più anticipazioni precedentemente richieste. Per i lavoratori del settore privato, questi rappresentano contributi deducibili e per i quali l’aderente beneficia di un ulteriore credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
d) Come viene determinata la misura del “contributo minimo del lavoratore”?
La definizione del contributo minimo del lavoratore è stabilita dai rispettivi contratti collettivi che fissano il contributo complessivo da destinare alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento, indicando gli elementi della retribuzione utili ai fini della determinazione del contributo stesso.
e) La contribuzione al fondo pensione è prevista anche durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita?
In linea generale la contribuzione ad una forma pensionistica complementare di tipo collettivo avviene sulla base della retribuzione: se questa non viene percepita, o non genera TFR, non spetta nemmeno la corrispondente contribuzione al fondo.
f) Cosa deve fare il lavoratore per versare il contributo volontario al fondo pensione?
Il lavoratore che voglia integrare i contributi minimi al fondo pensione con una contribuzione volontaria aggiuntiva deve provvedere a comunicare al proprio datore di lavoro la nuova contribuzione in percentuale della propria retribuzione che intende versare alla forma di previdenza complementare prescelta, ovvero provvedere personalmente attraverso un versamento aggiuntivo mediante bonifico bancario o modello F24. A tal fine può utilizzare la documentazione predisposta dal proprio fondo pensione.
g) Il lavoratore può sospendere la propria contribuzione al fondo pensione?
I lavoratori del settore privato possono sospendere soltanto la contribuzione a proprio carico, ma in nessun caso quella derivante dal TFR che in continuità di rapporto di lavoro deve essere versata alla forma previdenziale prescelta. La sospensione della contribuzione a proprio carico determina il contestuale venir meno anche del contributo a carico del datore di lavoro.
h) A chi si deve rivolgere il lavoratore se accerta delle anomalie nel versamento dei contributi?
L’effettivo versamento dei contributi può essere verificato attraverso la consultazione della propria posizione individuale. All’aderente spetta in ogni caso la verifica della correttezza della contribuzione e qualora dovesse rilevare delle anomalie è tenuto a segnalarle al proprio datore di lavoro.
i) La posizione individuale nel Fondo è soggetta a limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità?
Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni cui all’art. 11 comma 7, lettere a) del decreto legislativo n. 252/2005 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
j) È possibile effettuare i versamenti mediante modello F24?
Sì, a partire da ottobre 2010, i soli fondi pensione regionali permettono il versamento dei contributi mediante delega F24. Questa possibilità è prevista sia per le aziende che per i singoli aderenti che possono effettuare in questo modo delle contribuzioni aggiuntive sulla propria posizione in alternativa al classico bonifico bancario, possibilità quest’ultima che comunque permane sempre.
6. Prestazioni
a) Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento ciascun iscritto ha la possibilità di richiedere una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata presso la propria forma pensionistica. La restante parte viene trasformata in rendita vitalizia. Solamente nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (attualmente circa 400 € mensili) sarà possibile richiedere l’intera prestazione sotto forma di capitale.
b) Che tipo di prestazioni posso ottenere prima del pensionamento?
In questo caso si parla di riscatto, ovvero della possibilità di liquidazione della propria posizione maturata presso il fondo. In via generale è possibile in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, o in caso di decesso dell'iscritto prima di aver maturato il diritto alla prestazione complementare, ovvero in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Durante la fase di accumulo l'aderente ha comunque la possibilità di richiedere delle anticipazioni sulla propria posizione individuale, che gli consentono di ottenere parte della propria posizione individuale accumulata.
c) Quando matura il diritto alle prestazioni di previdenza complementare?
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;
- almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, la prestazione pensionistica può essere conseguita con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
d) Per quanto tempo viene erogata la rendita pensionistica?
La rendita è sempre vitalizia e viene quindi erogata per tutto il tempo in cui il titolare della stessa è in vita. È possibile scegliere tra varie forme di rendita vitalizia, tra cui, ad esempio, la rendita reversibile, che prevede l’erogazione della rendita alla morte dell’aderente al beneficiario da quest’ultimo designato.
e) Cosa succede quando il lavoratore iscritto ad un fondo pensione perde i requisiti di partecipazione?
Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:
- trasferire la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
a) cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
b) mobilità;
c) cassa integrazioni guadagni ordinaria;
d) cassa integrazioni guadagni straordinaria;
- esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
a) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
b) cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
c) in casi di perdita dei requisiti di partecipazione nelle sole forme collettive (se gli Statuti od i Regolamenti lo prevedono);
- mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione.
f) Chi eroga la rendita?
La rendita può essere erogata direttamente dalla forma pensionistica complementare o da una compagnia assicurativa, sulla base di una convenzione appositamente stipulata.
g) Se ho riscattato la posizione, posso riscrivermi al fondo pensione?
h) In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?
L'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica decorsi 2 anni dalla data di adesione a qualsiasi forma pensionistica complementare.
Per i dipendenti pubblici generalmente è prevista la decorrenza minima di 3 anni dall’adesione per l’esercizio del trasferimento.
i) Posso chiedere un’anticipazione al fondo pensione?
Ogni iscritto ha diritto di usufruire di anticipazioni sul montante maturato in relazione alla propria posizione individuale. L’accesso alle anticipazioni può avvenire:
per i lavoratori del settore privato:
- in qualsiasi momento per spese sanitarie di carattere straordinario, per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale;
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per acquisto e ristrutturazione della prima casa per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale;
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per ulteriori esigenze per un importo non superiore al 30% della propria posizione individuale;
per i lavoratori del settore pubblico:
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per acquisto e ristrutturazione della prima casa fino alla totalità dell’importo accantonato (100%);
- decorsi 8 anni di adesione a qualsiasi forma di previdenza complementare per spese sanitarie di carattere straordinario, fino alla totalità dell’importo accantonato (100%).
j) Dopo quanto tempo dalla richiesta posso accedere all’importo della prestazione di anticipazione?
Il fondo pensione liquida l’anticipazione entro un termine massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata, mentre in caso di richiesta incompleta si fa riferimento alla data di ricevimento dell’ultimo documento integrante la stessa. La richiesta di anticipazione acquista validità a partire dal giorno in cui è pervenuta al fondo.
k) Cosa si intende per premorienza?
Per premorienza si intende il decesso di un soggetto aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
l) Cosa accade alla posizione di un aderente deceduto?
Gli aventi diritto, individuabili negli eredi o nei diversi beneficiari designati, hanno la possibilità di richiedere il riscatto della posizione. Ciò vale in particolare per gli aderenti del settore privato o in caso di iscrizione ad una forma pensionistica di tipo individuale. Nel caso invece di decesso di un aderente del settore pubblico iscritto a forma pensionistica di tipo collettivo, la posizione spetta al coniuge, ai figli, ovvero ai genitori se viventi e a carico dell’aderente. In assenza di tali figure o di diversi beneficiari designati dall’aderente, la posizione rimane acquisita al fondo. Solo per Laborfonds è previsto che, in via residuale prima che la posizione venga acquisita dal Fondo, si applichino le disposizioni, in quanto applicabili, in materia di successioni contenute nel codice civile, ad eccezione dell’art. 586.
m) In che modo è possibile designare il/i beneficiario/i?
Sia per gli aderenti del settore privato che pubblico, il/i beneficiario/i vengono designati al momento dell’adesione, o anche successivamente, mediante il modulo predisposto dal Fondo. Il modulo deve essere inviato al fondo pensione stesso.
n) Gli eredi possono effettuare dei versamenti?
Gli eredi possono effettuare versamenti volontari sulla posizione dell’aderente deceduto; in questo caso non è tuttavia prevista la deducibilità fiscale dei versamenti dal proprio reddito complessivo.
o) La posizione dell’aderente deceduto viene sottoposta a tassazione?
Nel caso di decesso di aderente del settore privato (o soggetto comunque iscritto a forma pensionistica complementare individuale) il montante maturato fino al 31 dicembre 2006 è soggetto a tassazione separata, mentre il capitale versato successivamente al 1° gennaio 2007 è sottoposto a tassazione sostitutiva con aliquota al 15% (si riduce dello 0,3% ogni anno successivo al quindicesimo fino ad una riduzione massima del 6% dopo 35 anni di permanenza nel fondo). Nel caso di decesso di aderente del settore pubblico (iscritto a forma pensionistica complementare collettiva), rimane in vigore la vecchia normativa che prevede l’applicazione della tassazione separata.
7. Fiscalità
a) Se ho sottoscritto una polizza vita posso godere dei vantaggi fiscali riservati alle forma di previdenza complementare?
Sì, la caratteristica detrazione fiscale del 19% prevista per tali prodotti fino ad un importo massimo di € 1.291,14 annui, è indipendente dalla deducibilità riservata ai contributi versati a qualsiasi forma pensionistica complementare introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005.
b) I contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili?
Tutti i contributi destinati alla previdenza complementare, esclusi quelli derivanti dai flussi di TFR conferiti, sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente che li effettua entro il limite massimo di € 5.164,57. Per i lavoratori dipendenti che versano esclusivamente attraverso il proprio datore di lavoro il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente da quest’ultimo in quanto sostituto d’imposta.
Per i dipendenti del settore pubblico invece rimangono in vigore i limiti di deducibilità previsti dal decreto legislativo n. 124/93 cui bisogna ancora fare riferimento, che prevede come limite di deducibilità l’importo minore tra il doppio del TFR, il 12% del reddito complessivo e comunque non oltre il limite massimo di € 5.164,57.
c) In che modo viene tassato il capitale erogato al momento del pensionamento?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale che di rendita, vengono assoggettate per la parte maturata dal 1° gennaio 2007 a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 15% ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
L’aliquota così identificata si applica solo sulla base imponibile costituita dai contributi dedotti e dai flussi di TFR, al netto quindi dei rendimenti già tassati durante la fase di accumulo e dei contributi eventualmente non dedotti.
I montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 vengono assoggettati a tassazione separata.
Le analoghe prestazioni erogate in favore dei dipendenti del settore pubblico seguono il regime stabilito dal decreto legislativo n. 124/93 che fa riferimento ad una diversa imposizione per le prestazioni erogate in forma di capitale, soggette a tassazione separata rispetto a quelle erogate in forma periodica, le quali vengono assoggettate a tassazione progressiva.
d) In che modo sono tassati i rendimenti?
I rendimenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari all'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio.
e) In che modo è tassata la rivalutazione della rendita vitalizia?
La rivalutazione della prestazione erogata sotto forma di rendita vitalizia è attualmente assoggettata ad un'aliquota del 12,5%.
f) Come è trattato fiscalmente il riscatto?
Nelle ipotesi specificatamente previste dalla normativa i riscatti vengono assoggettati per la parte maturata dal 1° gennaio 2007 a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 15% ridotta di una quota pari allo 0,3% annuo successivamente al quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Tali ipotesi sono riconducibili a:
- morte dell’aderente;
- riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
In tutti gli altri casi è prevista un’aliquota pari al 23%.
I montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 vengono assoggettati a tassazione ordinaria o separata sulla base delle motivazioni che hanno portato alla perdita dei requisiti di partecipazione (cause dipendenti o non dipendenti dalla volontà delle parti). Per i dipendenti del settore pubblico ai quali si applica tuttora il decreto legislativo n. 124/93 per quanto riguarda i riscatti, si fa riferimento al motivo della cessazione dell’attività lavorativa: se quest’ultima è avvenuta a seguito di cause dipendenti dalla volontà delle parti (es. licenziamento, dimissioni ecc.) i contributi saranno assoggettati a tassazione progressiva (ordinaria), in caso contrario ovvero qualora la cessazione non dipende dalla volontà delle parti, il montante verrà sottoposto a tassazione separata.
g) Come è trattata fiscalmente l'anticipazione?
Le anticipazioni per spese sanitarie di carattere straordinario vengono assoggettate per la parte maturata dal 1° gennaio 2007 a ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota pari al 15% che si riduce progressivamente di uno 0,3% all’anno a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad una forma di previdenza complementare con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali; in tutti gli altri casi, ovvero per le anticipazioni riservate all’acquisto e ristrutturazione della prima casa ed alle richieste derivanti per altre esigenze l’aliquota è portata al 23%.
I montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 vengono assoggettati a tassazione separata su una base imponibile comprensiva dei rendimenti.
Le anticipazioni nel caso di dipendenti pubblici sono soggette a tassazione separata su una base imponibile comprensiva dei rendimenti in quanto trova applicazione il richiamato decreto legislativo n. 124/93.
h) Come è trattato fiscalmente il reintegro dell'anticipazione?
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere successivamente reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. In quest’ultimo caso è riconosciuto all’aderente un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Per i dipendenti del settore pubblico non è prevista alcuna agevolazione in caso di reintegro delle somme riconosciute a titolo di anticipazione.
i) È possibile versare dei contributi per familiari a carico?
Sì. Per i contributi versati in favore di soggetti fiscalmente a carico, la deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale le persone sono a carico e che ha sostenuto il relativo onere, fermo restando il limite complessivo di € 5.164,57.
Il limite fiscale cui fare riferimento nel caso dei dipendenti pubblici è riconducibile al 12% del reddito, fermo restando il tetto massimo di € 5.164,57.
j) Cosa succede quando si opera un trasferimento?
L’operazione di trasferimento avviene al lordo di qualsiasi ritenuta, quindi non è soggetto ad alcuna imposta.
k) Per godere della deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo, il lavoratore deve portare gli stessi in dichiarazione dei redditi?
Per i lavoratori dipendenti il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Soltanto per eventuali contribuzioni aggiuntive, ovvero per i versamenti che assumono forme diverse della trattenuta in busta paga (bonifici) è necessario portare in dichiarazione dei redditi la certificazione fornita dalla forma pensionistica attestante i contributi versati nell’anno di riferimento di provenienza diversa dal proprio datore di lavoro.
Nel caso in cui si superasse il limite di deducibilità fiscale, i lavoratori operanti nel settore privato sono tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, onde evitare una doppia imposizione dei contributi. Per i lavoratori del settore pubblico tale termine potrebbe essere anticipato sulla base di quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi di riferimento.
8. F24
a) Cos’è il modello F24?
È lo strumento utilizzato in Italia per il versamento della grande maggioranza delle imposte, tasse e contributi dovuti da privati ed imprese.
A partire da ottobre 2010, per i fondi pensione della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol (Laborfonds, PensPlan Plurifonds, PensPlan Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto) è possibile utilizzarlo anche per pagare i contributi della previdenza complementare.
b) Quali tipi di F24 vengono usati per la contribuzione ai fondi pensione regionali?
- F24: utilizzato nelle condizioni ordinarie
- F24 EP: utilizzato per i versamenti all'erario da parte degli enti pubblici che già devono utilizzarlo.
c) Chi può utilizzare il modello F24 per la contribuzione ai fondi pensione regionali?
Possono utilizzare il modello tutti i datori di lavoro i cui dipendenti siano iscritti ad un fondo pensione regionale, tutti gli aderenti su base collettiva per contribuzione aggiuntiva e tutti gli iscritti a fondi pensione su base individuale.
d) Quali sono le modalità di compilazione e pagamento consentite?
Sono consentite le principali modalità di compilazione e conseguente pagamento:
- presso gli istituti di credito per chi non è titolare di P.IVA.: pagamento in contanti, bancomat, assegno, addebito sul proprio conto corrente
- servizio Agenzia Entrate – Fiscoline e Entratel: addebito sulle coordinate bancarie indicate dal contribuente
- home-banking – remote-banking: pagamento del modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli istituti di credito con addebito diretto sul conto corrente.
e) Quali sono i codici da utilizzare?
F24 EP:
- Codice Sezione: la lettera “w” indica la tipologia di F24 per i fondi pensione della Regione Trentino Alto Adige. Laborfonds, PensPlan Plurifonds, Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto
- Estremi edentificativi: lasciare vuoto
F24:
- Codice Ente: il codice “0004” indica la tipologia di F24 per i fondi pensione della Regione Trentino Alto Adige. Laborfonds, PensPlan Plurifonds, Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto
- Codice posizione: da lasciare vuoto; qualora emergesse un errore sostituire il campo vuoto con nove zeri (000000000).
f) Quali sono i codici dei diversi fondi pensione regionali?
- Laborfonds: 0093
- PensPlan Plurifonds: 0040
- PensPlan Profi: 0147
- Raiffeisen Fondo Pensione Aperto : 0149
g) Quali sono le causali contributo (F24) - codice tributo/causale (F24 EP)?
- COLL: versamento da parte dei datori di lavoro per gli iscritti su base collettiva
- AGGI: versamento da parte di aderenti iscritti su base collettiva
- INDI: versamento da parte di aderenti iscritti su base individuale.
h) Cosa si intende per compensazione?
Una delle più interessanti funzioni del modello F24 riguarda la possibilità di compensare i crediti d’imposta del contribuente con altri tributi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Tale possibilità, specialmente per le imprese, rappresenta un'agevolazione di notevolissimo rilievo, in quanto in presenza di crediti d’imposta è possibile per il contribuente utilizzarli in compensazione per il pagamento dei tributi a debito non quindi intaccando la propria liquidità.
i) Sono possibili le compensazioni per lo stesso fondo o per fondi diversi?
Non sono ammesse compensazioni né per lo stesso fondo, né per fondi diversi.
j) Sono possibili compensazioni con altre voci del modello F24?
Sono ammesse nel rispetto della normativa specifica in materia di compensazione.
k) È possibile usare il modello F24 per familiari fiscalmente a carico?
No, per i familiari fiscalmente a carico è necessario utilizzare il bonifico tradizionale.
l) L’invio della distinta di contribuzione rimane obbligatorio?
Sì, la distinta di contribuzione rimane un obbligo per la corretta procedura di contribuzione a fondi pensione.
m) È obbligatorio utilizzare il modello F24?
Non è previsto alcun obbligo di utilizzo del modello F24 per il pagamento dei contributi a fondi pensione. Si può continuare a versare tramite bonifico rispettando le regole di compilazione previste dal fondo pensione.
n) È possibile eseguire pagamenti per trimestri arretrati?
Sì, è possibile effettuare versamenti di trimestri precedenti. È però obbligatorio utilizzare un rigo del modello per ogni singolo trimestre.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere le note informative, gli statuti o i regolamenti ed i progetti esemplificativi standardizzati delle stesse.